Saldo Iva disgiunto da Unico entro il 18 marzo

Tempo di versamento per i titolari di partita Iva obbligati alla presentazione del modello Iva 2013, che decidono di non far confluire la dichiarazione annuale in Unico. Infatti, scade oggi

Categorie Iva

Acconto IVA 2009

acconto iva

ACCONTO IVA 2009

Entro lunedì 28.12.2009, i contribuenti obbligati alla liquidazione ed al versamento dell’IVA devono provvedere al calcolo ed al pagamento dell’acconto IVA 2009, il quale costituisce un’ anticipo dell’imposta dovuta per l’anno 2009.

Interessati all’adempimento fiscale risultano essere sia i soggetti che adottano la liquidazione mensile dell’imposta  sia trimestrale, i quali erano già attivi nel periodo 2008 e continuano ad esserlo nell’anno 2009.

Risultano viceversa esonerati dall’obbligo coloro che:

  1. hanno iniziato l’attività nell’anno 2009,
  2. cessato la stessa entro il 30.09 (se mensili) oppure entro il 30.11 (se trimestrali),
  3. coloro che nell’ultima liquidazione periodica di imposta per l’anno d’imposta 2008 evidenziato una somma a debito oppure a credito, dalla quale scaturisce un acconto inferiore al minimo dovuto (€ 103.29),
  4. coloro che utilizzando il metodo storico o presuntivo evidenziano una base di calcolo a credito,
  5. quelli che adottano particolari regimi fiscali (regime dei minimi, contribuenti in regime agricolo di esonero, ecc.).

Rimane invariata, rispetto agli anni precedenti, e con facoltà di scelta, la modalità di calcolo dell’acconto IVA ossia:

Acconto ICI ed esenzioni

ici-esenzione

ICI 2009

Scadrà domani, 16.06.20091  il versamento per l’acconto ICI 2009, come per l’anno passato anche quest’anno è in vigore l’esenzione per l’abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione le abitazioni di “lusso”, cioè quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli) che, se adibite a prima casa, beneficiano dell’aliquota ridotta e della detrazione stabilite dal Comune.

Ma l’esenzione non vale solo per i possessori di abitazione adibita a residenza, abitazione principale, infatti chi ha dato un’abitazione in uso gratuito a parenti che vi risiedono sarà allo stesso modo esentato dal versamento dell’ICI.

Ma in questo caso però il contribuente dovrà presentare il modello di comunicazione ICI al comune di ubicazione dell’immobile per comunicare la variazione d’imposta.

Diritti C.C.I.A.A 2009 importi aggiornati

diritto-annuale-2009

Come ogni anno in corrispondenza del versameto delle tasse bisognerà versare anche il diritto annule che le imprese iscritte all’apposito Registro sono tenute a versare alla Camera di commercio.

Il pagamento avviene tramite modello F24 entro lo stesso termine previsto per il versamento sia del saldo che del primo acconto, 16 giugno ovvero il 16 luglio se si opta per il versamento con maggiorazione dello 0,40%.

GLi importi del Diritto Annuale variano a seconda che si tratti di soggetti tenuti al pagamento in cifra fissa, soggetti che versano in base al fatturato e nuove imprese.

Per i primi, il diritto annuale è pari a:

  • 88 euro, per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro
  • 144 euro, per le società semplici non agricole
  • 170 euro, per le società tra professionisti (articolo 16, comma 2, Dlgs 96/2001).

Per la sede legale delle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, anche se annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato in misura fissa o per scaglioni, in base al fatturato dell’esercizio 2008:

Scaglioni di fatturato Aliquote
0 -100.000 € 200 (misura fissa)
100.000- 250.000 0,015%
250.000- 500.000 0,013%
500.000 -1.000.000 0,010%
1.000.000 -10.000.000 0,009%
10.000.000- 35.000.000 0,005%
35.000.000 -50.000.000 0,003%
oltre 50.000.000 0,001% (max 40.000 euro)

Saldo ICI

Saldo ICI

Da oggi fino al 16 dicembre saranno chiamati alla cassa per il pagamento i proprietario o titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, per il versamento della seconda rata, a saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Esclusi dal pagamento del saldo ICI saranno i titolari di immobile adibito a prima casa, abitazione principale, o meglio: non sono più tenuti al pagamento dell’imposta i titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale. Sono escluse dal beneficio solo le unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli). In questi casi oltre a non essere obbligati a pagare l’Ici, i contribuenti hanno diritto al rimborso se per errore hanno versato a giugno l’acconto.