Anche gli appunti sono indizio di evasione fiscale

Dimmi quali sono i tuoi appunti e ti dirò che evasore sei: si può riadattare in questa maniera un famoso detto alla luce di una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti stabilito come la contabilità in nero, ben rappresentata anche da appunti scritti a mano dal soggetto imprenditore, ha un valore di tipo probatorio, dunque può legittimare al ricorso all’accertamento induttivo, come previsto dal Dpr 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”). I fatti che sono stati esaminati dalla sezione tributaria della Suprema Corte sono presto detti.

La detrazione fiscale per le misurazioni del colesterolo

In farmacia sono disponibili per l’acquisto dei prodotti molto utili per riuscire a determinare il colesterolo totale presente nel sangue: si tratta di alcune strisce che riescono a quantificare in maniera precisa il quantitativo in questione, una sorta di dispositivo che beneficia di un trattamento fiscale importante e che va ricollegato alle detrazioni tributarie. In effetto, la spesa che viene sostenuta per un dispositivo medico del genere è in tutto e per tutto detraibile, visto che questa possibilità viene chiaramente sancita dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir: si tratta del Dpr 917 del 1986).

Minusvalenze da partecipazioni: la scadenza del 15 dicembre

Mancano appena dieci giorni (15 dicembre 2011) a una delle scadenze fiscali che riguardano più da vicino i soggetti Ires (Imposta sul Reddito delle Società): si tratta, nello specifico, della comunicazione relativa alle minusvalenze su partecipazioni e a quelle differenze negative che prevedono un importo superiore al limite dei 50mila euro. Le due fattispecie derivano dalle operazioni che vengono condotte sui titoli azionari o su altri strumenti finanziari che nel nostro paese sono soggetti a negoziazione; le previsioni in questione, inoltre, si riferiscono anche a un numero maggiore di operazioni, non soltanto quelle singole dunque, con un particolare riferimento ai mercati regolamentati italiani ed esteri. In questo caso, esistono due testi a cui ci si può affidare per comprendere meglio l’adempimento che si sta cercando di spiegare. Anzitutto, fondamentale è l’articolo 109 (comma 3-bis) del Tuir (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, più precisamente il Dpr 917 del 1986), secondo il quale queste minusvalenze non rilevano fino alla concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi.

Ex minimi, dal 2012 si applica il regime ordinario Irpef

Il 2012 sarà un anno ricco di novità per gli ex contribuenti minimi: per questi soggetti è infatti prevista l’applicazione del regime che solitamente si utilizza per l’Irpef, vale a dire quello ordinario e che presenta delle aliquote progressive a scaglioni. La precisazione è giunta direttamente da un question time di tre giorni fa alla Camera dei Deputati, quando il Ministero dell’Economia ha reso nota questa specifica intenzione che diventerà una realtà concreta proprio nel corso del nuovo anno. Di cosa si tratta esattamente? In pratica, tutti quei contribuenti che sono inquadrati dal punto di vista tributario come “ex minimi” godranno di un regime impositivo tutto particolare, con la nostra amministrazione finanziaria che ha aggiunto altri dettagli in tal senso.