I lavoratori dipendenti, le imprese, i commercianti e gli agricoltori delle zone colpite dal sisma di maggio in Emilia Romagna, potranno richiedere alle banche un finanziamento, assistito dalla garanzia dello stato, della durata di due anni al massimo per il pagamento dei tributi (Irpef e addizionali incluse) dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il prestito non potrà invece esser richiesto per poter pagare i contributi. Vediamo allora nel maggior dettaglio chi potrà avere accesso al beneficio, e in che modo poterne fare richiesta.
terremoto
Comunicazioni al Fisco imprese coinvolte dal terremoto
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a modificare il provvedimento, il modello e le istruzioni per i titolari del reddito di impresa che hanno subito dei danni conseguentemente al terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e che dal 16 dicembre – dopo la sospensione prevista dal governo – dovranno riprendere i pagamenti con il fisco, con l’Inps e con l’Inail. Il nuovo termine di invio all’Agenzia delle Entrate del modello con il calcolo delle tasse viene così fissato alla data del 30 novembre 2012.
Rimborso Imu terremoto
Stando a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del d.l. 74/2012, modificato dalla legge di conversione 1/8/2012 n. 112, i fabbricati che sono stati colpiti dal sisma di fine maggio sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale unica, e non concorrono a formare il reddito ai fini dell’Irpef e dell’Ires. A decorrere dal 2012 e fino alla ricostruzione degli stessi edifici (ma comunque non oltre il 31 dicembre 2014), i fabbricati colpiti dal terremoto del centro-nord Italia sono pertanto esclusi dall’applicazione dell’IMU. E per i contribuenti che hanno già effettuato il versamento?
Zone terremotate: Stop al pagamento dei tributi
Con un nota del direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera del 07.04.2009 sono stati esonerati gli abitanti delle zone terremotate al pagamento di tutti i tributi sia locali che nazionali.