Nuova tassa autocertificazione caldaia

La nuova tassa autocertificazione caldaie è un onere che il responsabile dell’impianto (cioè, l’occupante dell’appartamento o, nell’ipotesi di caldaia condominiale, l’amministratore di condominio) deve pagare con periodicità prevista dalla legge, successivamente all’effettuazione della manutenzione periodica, con un’operazione di norma delegata ad un’impresa specializzata.

La nuova normativa sulla tassa sulle autocertificazioni delle caldaie prevede che i cittadini non debbano più recarsi presso i Comuni per la consegna delle dichiarazioni e il ritiro del bollino verde (come invece accadeva in passato), poiché sarà il manutentore a trasmettere al Comune la dichiarazione, apponendo il bollino verde sull’impianto, una volta terminata la fase dei controlli di propria competenza. In merito, ricordiamo che il controllo è da effettuarsi ogni due anni, dietro costo (la c.d. “tassa”) di norma pari a 7 euro.

Nuova tassa sulla barca

Dopo mesi di discussioni, la nuova tassa sulla barca è finalmente arrivata. Cerchiamo pertanto di capire chi colpirà questa nuova imposta sul possesso di un’imbarcazione e – soprattutto – a quanto ammontare l’onere che ogni contribuente dovrà pagare.

Innanzitutto, segnaliamo come l’imposta riguardi tutti i cittadini residenti in Italia che posseggano una barca sopra i 10 metri di lunghezza. Saranno pertanto esentati i cittadini che posseggono un’imbarcazione al di sotto dei limiti indicati, quelli non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il loro possesso non sia attribuibile anche di fatto a soggetti residenti in Italia, oltre alle unità bene strumentali di aziende di locazione e di noleggio.

Tasse, si pagano dove si ha la sede amministrativa

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, le imposte vanno pagate laddove la società possiede la propria sede amministrativa. La Suprema Corte è infatti intervenuta in materia e, con la sentenza n. 7080 del 23 febbraio 2012, ha affermato che paga le imposte in Italia anche la società che – pur avendo sede legale e oggetto sociale all’estero – ha all’interno dei confini del Paese la propria sede amministrativa.

La motivazione fondamentale della pronuncia della Suprema Corte risiede nell’applicazione restrittiva del principio secondo cui – con riferimento alle società – la nozione di residenza fiscale andrebbe stabilita sulla base dell’art. 5, comma 3, del Tuir, considerando residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la propria sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Cos’è la Carbon Tax

La carbon tax è una tassa imposta sulle risorse energetiche “inquinanti”, intendendo per tali quelle che emettono biossido di carbonio nell’atmosfera. La carbon tax, in altri termini, è uno dei più recenti esempi di “ecotassa”, imposte per cercare di scoraggiare i comportamenti negativi in merito alla produzione di elementi nocivi per l’ambiente.

In Italia la carbon tax è stata introdotta con l’art. 8 della legge 448 del 23 dicembre 1998, di sostanziale recepimento delle conclusioni cui è giunta la Conferenza di Kyoto del 1997. Dopo diverse e alterne fortune, sembra che la Carbon Tax 2012 possa rinascere sotto forma di imposta che penalizzi l’utilizzo di fonti fossili, mediante un provvedimento che garantirebbe allo Stato le risorse economicamente necessarie per garantire lo sviluppo di quelle rinnovabili.

Tarsu non dovuta per i garage privati

Secondo quanto disposto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la Tarsu non sarebbe dovuta per i garage ad uso privato. La motivazione dietro tale presa di posizione risiederebbe nel fatto che non si può desumere che derivino rifiuti dalla detenzione di un garage disposto a tale utilizzo, ancor quando una persona vi si trattenga per periodi di tempo non brevi.

In questo modo, la Commissione Tributaria Regionale dà sostanziale e formale ragione a tutti quei cittadini che – assistiti da alcune associazioni dei consumatori locali – avevano fatto ricorso per vedersi esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani. Una decisione che potrebbe ora essere ripresa anche in altre parti d’Italia, scatenando una reazione a catena che potrebbe interessare davvero una larghissima fetta di popolazione.

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Tassa sugli aerei in dirittura di partenza

Manca poco per il via libera al pagamento dell’imposta sugli aerei e sugli elicotteri privati, come da introduzione della manovra Monti. Pochi giorni fa, infatti, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera ha firmato un provvedimento con il quale approva le disposizioni attuative sul nuovo prelievo sugli aeromobili, che colpirà una ristretta fetta della popolazione italiana. La risoluzione 11/E dell’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito il nuovo codice tributo per il versamento.

In merito alla tassa sugli aeromobili, evidenziamo come la stessa riguardi i velivoli privati di cui all’articolo 744 del Codice della Navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale. Il pagamento dovrà esser effettuato da parte di colui che – sulla base di quanto risulta dai pubblici registri nazionali – risulta essere proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riserva dominio, o utilizzatore in leasing, dell’aeromobile.

Fisco equo? Otto imprese su dieci non la pensano così

Secondo quanto rivela una recente indagine compiuta da Confcommercio – Imprese per l’Italia, in collaborazione con Format ricerche di mercato, quasi 7 imprenditori su 10 prevedono un aumento della pressione fiscale nei prossimi due anni. Una previsione che sembra d’altronde supportata dalle principali analisi istituzionali, che ritengono che in Italia la pressione fiscale toccherà nuovi livelli record nel corso del prossimo biennio, consentendo così al nostro Paese di tagliare ben poco invidiabili primati.

Ma non solo: sempre secondo quanto rivelato all’interno della ricerca della Confcommercio, otto imprese su dieci denunciano la mancanza di equità fiscale nel sistema italiano. Un’impresa su due, invece, ritiene che il peso eccessivo della pressione fiscale nel BelPaese sia principalmente derivato dalle inefficienze della pubblica amministrazione, mentre poco meno di uno su due ritiene che la pressione fiscale così elevata sia riconducibile unicamente alla necessità di coprire l’elevato debito pubblico.

Tasse sul lavoro, obbligatorie anche se l’occupazione è “in nero”

Anche chi lavora in nero, deve pagare le tasse. A dirlo sono numerose pronunce giurisprudenziali e, da qualche giorno, anche il parere n. 26/2011 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che prende in carico l’opinione dei giudici formulando un indirizzo piuttosto omogeneo e consolidato, che sostituisce la vecchia esclusiva del datore di lavoro con un nuovo approccio, in cui la responsabilità è condivisa tra datore di lavoro e lavoratore.

Il parere della Fondazione risponde al quesito che chiede di sapere se il lavoratore è comunque responsabile dei pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro. Il parere spiega che è obbligatorio per il soggetto che effettua il pagamento e che si è avvalso della prestazione lavorativa, l’effettuazione e il versamento della ritenuta Irpef a titolo d’acconto.

Tasse, approfondiamo quella sulle vincite

Già ribattezzata come “tassa sulla fortuna”, la nuova tassa sulle vincite oltre 500 euro (concretizzatasi in un prelevamento aggiuntivo di 6 punti percentuali) sta già facendo discutere. Ma cerchiamo di vederci più chiaro, e comprendiamo in che modo, nel dettaglio, andrà ad operare questa nuova imposizione da parte dello Stato.

Innanzitutto, evidenziamo come la nuova tassa sulla fortuna sarà operativa già a partire dal 1 gennaio 2012, e andrà a riguardare tutte le vincite superiori ai 500 euro. Il prelievo aggiuntivo del 6% – confermato anche negli ultimi giorni dal direttore generale dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara – potrebbe quindi incrementare ulteriormente la raccolta del settore, che già oggi riesce a contribuire alle casse statali per oltre 71 miliardi di euro.

Tasse su impianti rinnovabili, le proteste di Aper e Anev

Un emendamento al disegno di legge sulle “Nuove disposizioni in materia di aree protette” rischia di inasprire ulteriormente il costo fiscale da sopportare per coloro che desiderano installare impianti di produzione di energia pulita (principalmente, fotovoltaici ed eolici) nelle aree protette. Una ulteriore tassa si affaccia infatti all’orizzonte, ponendo sulla strada della contestazione le principali associazioni di riferimento nel settore.

Il nuovo prelievo, secondo quanto appare nell’emendamento, servirà a costituire un utile “contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità”. Un prelievo che sarebbe a carico di tutti i soggetti titolari di impianti produttrici di energia pulita e rinnovabile, che siano presenti all’interno di “aree protette o aree contigue”.

Studi di settore, quali le sanzioni per l’omessa presentazione

Parliamo oggi di studi di settore e, in particolar modo, di quali sono le sanzioni per l’omessa presentazione di tale documento, anche alla luce della recente manovra.

In particolare, le sanzioni sono di due tipologie. Se si è omessa la presentazione prevista dal d.lgs. 471/1997, art. 8, co. 1, la sanzione è stabilita in misura fissa e, pertanto, non risulta esser elegata ad alcun parametro variabile. L’applicazione della sanzione avverrà per una misura massima pari a 2.065,83 euro in caso di omessa presentazione del modello degli Studi da integrare al Modello Unico, o attraverso una dichiarazione integrativa (anche a seguito di un invito formale da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Tasse plusvalenze azioni borsa al 20%

Anni fa in Italia i guadagni di Borsa erano esentasse. Poi è stata introdotta un’aliquota sulle plusvalenze da versare allo Stato pari al 12,5%. Ma ora, con l’approvazione della nuova manovra finanziaria da 45 miliardi di euro, entra in vigore l’armonizzazione delle rendite finanziarie che, con l’esclusione dei titoli di Stato, introduce un’aliquota unica, al 20%. Il nuovo regime di tassazione, quindi, è sfavorevole per le operazioni speculative, mentre strizza l’occhio agli interessi maturati in conto corrente, tassati al 20% e non più al 27%.

Tasse e tributi: FiscoOggi ha un nuovo look

FiscoOggi.it, il Quotidiano Telematico dell’Agenzia delle Entrate, nonché punto di riferimento in materia di tasse e tributi, ha ufficialmente cambiato pelle. E’ infatti online da ieri la nuova versione del Portale che promette per quel che riguarda i contenuti un maggior dinamismo unitamente alla possibilità di poter andare a stampare i pdf. Quest’ultima funzionalità, in particolare, tiene conto delle richieste formulate ed inoltrate al Quotidiano da molti lettori.

Contributi IVS 2010

L’INPS con circolare n. 20 del 02,02,2010 ha reso disponibili gli importi per il versamento dei contributi IVS per il 2010 dovuti da artigiani e commercianti.

Per chiarezza ricordiamo che tutti i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) sia propri che per i loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

Per il 2010 le aliquote sono rimaste invariate mentre la variazione è stata effettuata su il reddito minimale ed quello massimale.

Per quanto riguarda le scadenza, il contributo dovuto sul minimale per il 2010 dovrà essere versato nelle seguenti date tramite modello F24 in quattro scadenze:

  • 1a rata: 16 maggio 2010;
  • 2a rata: 16 agosto 2010;
  • 3a rata: 16 novembre 2010;
  • 4a rata: 16 febbraio 2011.

Mentre per quanto riguarda gli acconti sempre per il 2010, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, questi dovranno essere versati in concomitanza con i termini di versamento delle imposte da UNICO 2010 persone fisiche, cioè: