Detassazione degli straordinari: L’Agenzia chiarisce

Con molto ritardo ma alla fine è arrivata la circolare n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale si forniscono i primi chiarimenti circa la detassazione degli straordinari, ricordate ne avevamo parlato sia nel settore pubblico, che ne settore privato.

La circolare tende a sottolineare come il regime di applicazione sia ad ampio spettro, nello specifico l’agenzia chiarisce i dubbi circa l’aliquota da usare e spiega che agli straordinari deve essere applicata, grazie alla nuova normativa, una imposta sostitutiva IRPEF del 10% fino ad un massimale di € 3.000 lordi.

Questo tipo di tassazione agevolata non riguardo solo ed esclusivamente straodinari ma anche i cosi detto lavori festivi nonchè i  lavori notturni che cadono pero in gironate di festività o classici giorni di riposo. Allo stesso modo rientrano anche il lavoro prestato nelle giornate di sabato quando queste sono non lavorative.

Pagamento straordinari in ritardo:No alla tassazione separata

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione N. 377/E del 9.10.2008 ha espresso il suo parere circa il pagamento di straordinari in ritardo a causa di procedure di gestione dei capitoli di spesa.

Ebbene nella risoluzione l’Agenzia ha chiarito che in questo  caso non si può applicara la tassazione separata.

Ciò perche come spiega la risoluzione può accadere che gli uffici, a causa di semplici quanto frequenti imprevisti, non riescano a liquidare quanto dovuto per gli straordinari nell’anno di svolgimento, ma successivamente e per la precisione dopo 12 GENNAIO dell’anno seguente.

Quindi l’Agenzia delle Entrate con la predetta risoluzione ribadisce che “per le somme percepite dai lavoratori dipendenti vige il principio di cassa, in base al quale si applica l’imposta nello stesso anno in cui tali emolumenti vengono corrisposti“.

Straordinari meno tassati

Parte da oggi la tassazione agevolata e quindi piu leggera per straordinari, lavoro supplementare e premi di produttività.

Il datore di lavoro, per un periodo di prova di 6 mesi e fino all’espressa rinuncia del lavoratore, dovrà applicare in busta paga un’imposta sostitutiva, tassazione agevolata, che comprende, Irpef e addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sugli stipendi ma nel limite massimo di € 3.000 lordi, per prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare e per i premi correlati all’incremento di produttività dell’impresa.

Commissione TFR

E’ stata istituita la commissione di studio sulla disciplina di tassazione del tfr, cosi riporta una notizia ADNKRONOS. Infatti nella Finanziaria 2008 era contenuta una norma che prevedeva l’istituzione di