Incontro Italia – Svizzera sull’evasione fiscale

Ne parliamo oramai da diversi mesi, e sembra che finalmente qualcosa si stia cominciando a muovere. Parliamo della vicenda che vede la Svizzera impegnata in una serie di accordi bilaterali per cercare di regolamentare la trasparenza dei movimenti del proprio sistema bancario, e che l’Italia, a più riprese e con diversi livelli di entusiasmo, a cercato di attivare al fine di migliorare l’efficacia della propria lotta all’evasione fiscale.

Grazie allo sblocco dei ristorni dei frontalieri, e al via libera dell’Unione Europea agli accordi bilaterali con la confederazione elvetica, le trattative Italia – Svizzera per poter licenziare un vero e proprio patto fiscale sui capitali depositati presso le banche elvetiche possa finalmente avere la luce. A ricordarlo è stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Monti, che ha preannunciato un incontro a breve termine con il ministro delle finanze elvetico.

Cooperazione fiscale Italia – Svizzera: qualche passo avanti

Qualche ora fa vi avevamo illustrato alcune linee guida in utilizzo in alcuni Paesi europei (in particolare, Germania e Gran Bretagna) al fine di rendere concrete le cooperazioni fiscali nei confronti della Svizzera, con specifico riferimento a quanto accade in matera di tassazione delle rendite finanziarie.

Ebbene, auspicando un simile accordo anche per quanto riguarda la Penisola, un primo passo in avanti in materia è stato recentemente compiuto da Berardino Regazzoni, ambasciatore elvetico in Italia, il quale ha affermato come “vi sia una disponibilità completa” della Svizzera ad aprire con l’Italia una negoziato per un accordo avanzato di cooperazione fiscale, proprio sul modello di quello già stipulato con Germania e Gran Bretagna.

Tassazione capitali svizzeri, l’esempio di Germania e Regno Unito

Mentre in Italia ancora si discutono eventuali integrazioni alla bozza che permetterà di poter tassare i capitali detenuti in Svizzera, una linea guida in materia è offerta senza dubbio dagli esempi di Germania e Regno Unito, che con il Paese elvetico hanno già stipulato dei Trattati ad hoc per disciplinare la materia.

Entrambi i Trattati entreranno in vigore a partire dal 2013, consentendo in tal modo ai Parlamenti locali di ratificare gli accordi. Sostanzialmente simili i contenuti, visto e considerato che sia i redditi finanziari degli investitori tedeschi, sia i redditi finanziari degli investitori inglesi, che detengono patrimoni non dichiarati in Svizzera, saranno assoggettata a una ritenuta alla fonte da parte delle stesse banche svizzere. Solamente per il primo anno, verrà inoltre applicata una ritenuta una tantum sui patrimoni. L’alternativa è di indubbia convenienza: l’investitore potrà denunciare sé stesso mediante autodichiarazione, confermando quali redditi sono stati prodotti grazie ai capitali investiti in Svizzera, ed evitando così delle sanzioni più pesanti.