Unioncamere sta lanciando una interessante iniziativa per permettere alle nuove start up di imprese sociali di poter annoverare la possibilità di godere di una qualificata consulenza speciale da parte delle Camere di commercio, mediante le attività di tutor che accompagneranno i neo imprenditori passo dopo passo, nello sviluppo del proprio progetto di impresa.
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Iscrizione start up sezione speciale
Le imprese costituite prima della data del 19 dicembre 2012 possono inviare la domanda di iscrizione alla sezione speciale dedicata alle c.d. “start up innovative” entro la data del 17 febbraio 2013. Per le altre società o caratteristiche, invece, non vi è alcuna scadenza. Vediamo dunque quali siano le modalità di iscrizione, e quali sono le principali informazioni di cui è bene tenere in considerazione in sede di iscrizione.
Linee guida agevolazioni start up innovative
Per ottenere le agevolazioni previste dalla legge, le start up innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro imprese: iscrizione che diviene pertanto condizione per ottenere le agevolazioni previste per tali nuove tipologie societarie, rappresentanti – a loro volta – benefit in grado di rendere sicuramente conveniente la scelta di questa tipologia giuridica, rispetto a quelle alternative. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consistono le agevolazioni e cosa è bene tenere a mente per poterne fruire in totalità.
Start up innovativa
Il governo sta lavorando alla creazione di un nuovo tipo di società, la start up innovativa. Una società di capitali con azioni o quote rappresentative del capitale non quotato. Cerchiamo di comprendere rapidamente quali siano le caratteristiche necessarie per poter configurare la start up innovativo, e in che modo il regime di quadro fiscale possa essere derogato dalle innovazioni previste per questa nuova particolare categoria di impresa.
Gli incentivi allo start-up
Nella recente manovra economica, DL 112/2008, entrata definitivamente in vigore il 5 agosto, ha ricevuto una scarsa attenzione una norma piuttosto interessante in materia di incentivazione fiscale al cosiddetto “incentivo allo start-up”.
La norma, dai presupposti in verità piuttosto contorti, stabilisce la totale esenzione dalla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni detenute da almeno 3 anni in società commerciali (Società di Persone e Società di Capitali) che hanno iniziato la loro attività da meno di sette.
L’esenzione, tuttavia, vale solo se tale plusvalenza è reinvestita entro due anni nella sottoscrizione o nell’acquisto di quote in un’altra società commerciale ancora in fase di costituzione oppure già operante ma da meno di 3 anni, e purché quest’ultima operi nel medesimo settore della precedente.
L’importo esente da imposta non può superare il quintuplo delle spese in immobilizzazioni sostenuti dalla società nei precedenti 5 anni. Si incentiva, in parole povere, l’azione di coloro che scommettono su imprese ancora da costituire o che muovono i primi passi.
Agevolazione per investimenti in società nuove o di recente costituzione
La manovra d’estate, Decreto Legge numero 112 del 2008, con l’articolo 3, comma 1, ha apportato delle significative, ma un po ancora dubbiose, modifiche all’articolo 68 del Tuir, nello specifico