Scadenza vidimazione dei libri sociali società di capitale

Tra le numerose differenze che distinguono le società di capitale da quelle di persone, sul versante degli adempimenti, trova risalto l’imposta annuale di vidimazione dei libri sociali in scadenza il prossimo 18/03, posticipo del 16/03 in quanto giorno festivo.

La tassa, dovuta in misura forfettaria per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali, a prescindere dal numero e dalle pagine effettivamente utilizzati nel corso dell’anno, grava su società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, comprese le imprese in liquidazione ordinaria o in procedura concorsuale.

Quando la parcella dell’avvocato diventa indeducibile

La sentenza numero 23089 della Corte di Cassazione risale a quasi un mese fa, ma va approfondita e capita, in quanto ha a che fare con un importante argomento fiscale: gli “ermellini”, infatti, ha rigettato con questa pronuncia un ricorso di una società di capitali, stabilendo come non sia deducibile il costo della parcella di un avvocato sostenuto dall’amministratore della stessa per una difesa contro l’accusa di corruzione. Il proscioglimento o meno in questo caso non ha importanza. Secondo la Corte, inoltre, non si tratta di una attività che è collegata al mandato conferito, dunque non funzionale a perseguire l’oggetto sociale.

Libri sociali, ultimi due giorni per la tassa di vidimazione

Sono rimasti appena due giorni alle società capitalistiche che vogliono pagare senza alcuna sanzione aggiuntiva l’imposta annuale relativa alla concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei loro libri contabili: il 16 marzo 2012 rappresenta la scadenza in questione e si tratta di un appuntamento che riguarda anche quelle compagnia che si trovano in stato di liquidazione e quegli enti che sono soliti svolgere attività di tipo commerciale. La tassa a cui si sta facendo riferimento, inoltre, è di natura forfetaria. L’elenco in questione ricomprende vari tipi di società, vale a dire le società per azioni, quelle a responsabilità limitata (le Srl), quelle consortili a responsabilità limitata, oltre ai consorzi e alle aziende speciali. Il fatto di considerare valida perfino la liquidazione ordinaria è dettato dal fatto che l’obbligo rimane in piedi fino a quando non si è proceduto alla cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, dunque qualsiasi procedura concorsuale non pregiudica l’imposizione fiscale.

Il nuovo regime per il riporto delle perdite aziendali

La circolare 53/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a emettere appena due giorni fa sarà illuminante per un’attività aziendale di primo piano: in effetti, bisogna considerare con la massima attenzione il nuovo regime che è stato introdotto per il riporto delle perdite fiscali di ogni impresa, il quale si vale di modalità e tempi ben precisi. Le regole Ires sono specifiche e fanno riferimento alla manovra correttiva di quest’anno. Ad esempio, una delle novità più importanti da tenere a mente è senza dubbio il meccanismo che introduce delle limitazioni a questo riporto delle perdite, con un ammonta che non potrà essere superiore all’80% del reddito imponibile del periodo d’imposta. In aggiunta, queste stesse perdite potranno essere sfruttate in maniera completa nel caso in cui l’arco temporale sarà pari ai primi tre periodi d’imposta dal momento della costituzione delle attività produttive in questione.

Dichiarazione dei redditi delle società

Quello attuale non è un momento caldo dal fronte fiscale solo per le persone fisiche titolari di partita IVA, che devono presentare Unico PF 2011, e se obbligati anche gli studi di settore, ma anche per le società. Per queste ultime online l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, www.agenziaentrate.gov.it, ha predisposto un’apposita sezione, “Dichiarazioni dei redditi delle Società“, dove è possibile visionare e scaricare, unitamente alle relative istruzioni, i modelli di dichiarazioneUnico Società di persone/2011” ed  “Unico Società di capitali/2011″.

Unico 2011: le versioni del modello

Oltre a quello destinato alle persone fisiche, il cosiddetto Unico PF, ci sono anche altre tre tipologie di modelli per la dichiarazione dei redditi che rientrano sempre nella “gamma”. Trattasi,

Deducibilità interessi passivi soggetti IRES

Durante il forum del 03.006.2010 l’Agenzia delle Entrate confrontandosi con i Commercialisti ha affermato che all’interno del modello UNICO 2010, i soggetti IRES possono dedurre gli interessi passivi e gli oneri assimilati come stabilito dall’articolo 96 del Tuir.

Ma da tali interessi devono essere esclusi:

  • quelli passivi espliciti su debiti commerciali
  • quelli sui depositi cauzionali per attività commerciale

Mentre vanno inclusi:

Società non operative: Test di operatività in unico 2010

Nella compilazione del Modello UNICO 2010 le società devo fare molta attenzione alla compilazione del prospetto per il test dell’operatività.

Il test verifica se una società è operativa o no, società di comodo, applicando delle percentuali di ricavi minimi rapportate al valore delle immobilizzazioni societarie“ricavi presunti” e confrontandole con i ricavi effettivi verifica se sono maggiori o minori.

Questa verifa parte dal presupposto che una società con un certo valore di immobilizzazioni deve avere una percentuale di redditività.

Ma cosa succede se i ricavi conseguiti sono inferiori a quelli presunti?

Innanzitutto bisogna vedere se la società ha presentato l’istanza per la disapplicazione del calcolo per le società non operativa, se cosi non fosse la società dovrà dichiarare il reddito minimo presunto ai fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP e il credito IVA annuale non è né rimborsabile né compensabile.

Tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali in scadenza il 16 Marzo

Si avvicina la data di scadenza del versamento dovuto dalle società per azioni e dalle altre società di capitali della tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e dei registri sociali.

Il 16.03.2010 è, infatti il termine ultimo entro il quale le S.p.A., le S.r.l.. le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali devono effettuare i versamenti previsti dalla legge per evitare l’applicazione di sanzioni.

I libri sociali ai quali è riferita la detta tassa annuale sono veramente tanti:

  1. il libro soci,
  2. il libro delle obbligazioni,
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari,
  4. il libro del consiglio di amministrazione,
  5. il libro del collegio sindacale,
  6. il libro del comitato esecutivo
  7. il libro degli obbligazionisti;

ma non c’è da temere: l’importo da versare ammonta ad Euro 309,87 quale tassa forfettaria fissa, a prescindere dal numero di libri sociali utilizzati dalla società, per le società con capitale non superiore ad Euro 516.456,90 alla data del 1° gennaio 2010; la tassa è pari ad Euro 516,46 per le società con capitale superiore alla cifra detta.

Scudo Fiscale ai blocchi di partenza

scudo fiscale modello

E’ partito ieri il nuovo Scudo Fiscale, per l’esattezza questa è la terza edizione.

Da ieri infatti fino al 15.04.2010 sarà possibile rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dallo Stato italiano.

Sul sito  dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello da utilizzare per l’adesione, «dichiarazione riservata delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione».

Si attende per oggi una circolare con dettagli e procedure anche se hanno dichiarato dall’Agenzia delle Entrate che sarà provvisoria e quindi verrà sicuramente  integrata e arricchita.

Appare scontato che i primi giorni saranno di sicuro molto soft, per lo più verranno utilizzati dai soggetti interessati a studiare le norme e a valutare la convenienza all’adesione.

Aliquota confermata al 5% dei capitali rientrati ed il modello dovrà essere consegnato all’intermediario che è incaricato della regolarizzazione.

Chi può aderire