Scudo fiscale: le nuove modifiche dell’Agenzia delle Entrate

La giornata fiscale di ieri è stata caratterizzata soprattutto da un importante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate: quest’ultimo documento ha provveduto a introdurre delle modifiche di rilievo a un altro provvedimento quattro mesi fa, consentendo in questo modo di attuare dei commi relativi alle imposte che sono dovute in relazione a quelle attività finanziarie oggetto di emersione. In pratica, le attività di questo tipo, vale a dire quelle interessate dal cosiddetto “scudo fiscale”, sono soggette inevitabilmente a una imposta di bollo speciale, ma solo nel caso in cui vi sia un regime di riservatezza, senza dimenticare l’imposta straordinaria che va a colpire i prelievi relativi al periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011. I contribuenti interessati sono quegli intermediari finanziari presso cui le somme in questione sono detenute.

Proroga di due mesi per la scadenza sullo scudo fiscale

Una delle principali scadenze fiscali che era stata fissata dall’Agenzia delle Entrate per il mese di maggio appena cominciato ha beneficiato di una proroga temporale non indifferente: si sta facendo riferimento all’imposta di bollo speciale a cadenza annuale che viene applicata sulle attività finanziarie che sono oggetto di emersione, oltre che di quella imposta straordinaria che vige sui prelievi relativi alle attività finanziarie dello stesso tipo. In sintesi, si potrebbe parlare dei tributi che gravano sui capitali rientrati grazie al cosiddetto “scudo fiscale”. Ebbene, questi adempimenti tributari vedono coinvolti diversi soggetti, vale a dire gli istituti di credito, le società di intermediazione mobiliare (Sim), le società di gestione del risparmio, le società fiduciarie e gli agenti di cambio.

Scudo fiscale, termini prorogati a maggio

Il termine per i versamenti legati allo scudo fiscale è stato prorogato al 16 maggio. Entro tale data sarà pertanto opportuno procedere al pagamento dell’imposta di bollo speciale sull’anonimato, per una scadenza che sarà poi applicata con cadenza annuale. Ad affermarlo è il decreto legge sulle semplificazioni tributaria, che concede ulteriori tre mesi di tempo per permettere a banche, società di gestione e fiduciarie di quantificare con ragionevole certezza l’imposta sui capitali scudati e trattenere così gli importi dai conti amministrati, o recuperare la provvista dai contribuenti.

Con lo stesso decreto fiscale è inoltre stata introdotta una norma specifica mirata a punire l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In maniera più specifica, è previsto che in sede di rettifica ai fini delle imposte dirette non concorrono a formare reddito “i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.

estero

Patrimoni all’estero: le tasse della manovra Monti

Come noto, la manovra Monti ha introdotto una serie di applicazioni onerose sui patrimoni all’estero. La più “famosa” di tutte le introduzioni della riforma fiscale è certamente inerente il prelievo sui capitali scudati. Ma in realtà le modifiche all’ordinamento fiscale per quanto concerne i patrimoni esteri vanno anche al di là, abbracciando gli immobili posseduti al di fuori dei confini nazionali e i depositi regolarmente tenuti all’estero.

In particolare, la reintroduzione dell’imposta sulle case vale anche per quanto concerne gli immobili all’estero. Pertanto, i soggetti che risiedono in Italia e che detengono immobili all’estero dovranno pagare un’aliquota di 0,.76 punti percentuali sul valore dell’immobile, calcolato sulla base del valore d’acquisto o del valore di mercato. Al fine di evitare una doppia tassazione, è riconosciuto un credito d’imposta per i prelievi patrimoniali operati dallo Stato estero, tenendo conto delle varie convenzioni bilaterali in essere.

Manovra salva Italia, la tassa sui capitali scudati

La manovra salva Italia ha introdotto un prelievo fiscale extra, una tantum, sui capitali oggetto di scudo fiscale. Si tratta di un prelevamento che verrà effettuato, in altri termini, su quei capitali “scudati”, cioè sugli importi che sono stati fatti tornare all’interno dei confini (e dell’ordinamento) italiani, in occasione delle tre procedure di condono dello scorso decennio, varate in più riprese dal governo Berlusconi e dal ministro Tremonti.

Il prelievo si concretizza in un’aliquota pari all’1,5% sul capitale scudato: una misura che dovrebbe permettere allo Stato di poter rimpinguare le proprie casse, andando a coprire parzialmente il gap che la separa dalla tanto desiderata stabilità dei conti pubblici, e dal raggiungimento del pareggio di bilancio, che si auspica possa essere raggiunto entro la fine dell’esercizio 2013, novità permettendo.

Manovra finanziaria 2011 e capitali all’estero

La nuova manovra finanziaria 2011, da 45 miliardi di euro, rappresenta l’ennesimo prezzo da pagare nei confronti dei Paesi del Vecchio Continente più solidi, Francia e Germania in testa, se vogliamo ancora essere una nazione dell’Eurozona. Il tutto a fronte di una bassa crescita e di uno dei debiti pubblici più alti al mondo. Intanto però crescono, con un +7,1%, i capitali all’estero; a stimarlo è KRLS Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it, Associazione Contribuenti Italiani, la quale sottolinea come questo aumento sia legato proprio alla manovra finanziaria 2011 lacrime e sangue.

Scudo fiscale c’è tempo fino al 30 aprile

Scudo Fiscale

Sono stati prorogati al 30.04.2010 i termini previsti per la regolarizzazione delle posizioni inerenti l’emersione delle attività detenute all’estero.

Come è noto, secondo quanto stabilito dal D.L. 194/2009, perdenunciare” attività finanziarie compiute in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale alla data del 31.12.2008, il contribuente deve versare una imposta straordinaria e compiere e una serie di adempimenti richiesti dalla normativa in materia, per ottenere il rimpatrio o comunque la regolarizzazione delle attività stesse.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, in data 29.01.2010, ha spostato, come detto, al 30.04.2010, il termine ultimo entro il quale è possibile portare alla luce le attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del Territorio dello Stato Italiano o comunque esportate all’estero.

Oltre alla proroga dei termini, è stata anche modificata l’aliquota dell’imposta straordinaria a versarsi che, dunque, sarà pari:

Scudo Fiscale ai blocchi di partenza

scudo fiscale modello

E’ partito ieri il nuovo Scudo Fiscale, per l’esattezza questa è la terza edizione.

Da ieri infatti fino al 15.04.2010 sarà possibile rimpatriare o regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dallo Stato italiano.

Sul sito  dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello da utilizzare per l’adesione, «dichiarazione riservata delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione».

Si attende per oggi una circolare con dettagli e procedure anche se hanno dichiarato dall’Agenzia delle Entrate che sarà provvisoria e quindi verrà sicuramente  integrata e arricchita.

Appare scontato che i primi giorni saranno di sicuro molto soft, per lo più verranno utilizzati dai soggetti interessati a studiare le norme e a valutare la convenienza all’adesione.

Aliquota confermata al 5% dei capitali rientrati ed il modello dovrà essere consegnato all’intermediario che è incaricato della regolarizzazione.

Chi può aderire