Manovra finanziaria, le novità sulle scritture contabili

All’interno della manovra finanziaria varata dal governo Monti sono contenute delle norme che riguardano da vicino il consolidamento dei beni pubblici e alcuni benefici importanti per le aziende e i professionisti (il tutto è espressamente previsto dall’articolo 10 del decreto in questione): l’obiettivo che ci si pone da questo punto di vista è quello di rendere più equa e trasparente la base imponibile per quel che riguarda i soggetti che pongono in essere un’attività professionale oppure un’impresa in forma individuale, un provvedimento che comincerà a produrre i propri effetti a partire dal 1° gennaio del 2013. Di quali benefici si tratta esattamente? Anzitutto, si sta puntando a rendere più agevoli e semplici gli adempimenti amministrativi, senza dimenticare però i rimborsi e le compensazioni dei crediti Iva, i quali dovranno necessariamente diventare più veloci e rapidi, e l’esclusione della presunzione semplice per l’accertamento tramite studi di settore.

Scritture contabili: la novità degli strumenti tracciabili

L’articolo 14 della Legge di Stabilità per il 2012 contiene delle informazioni e delle novità preziose per quel che concerne la contabilità: in effetti, viene prevista la possibilità per quelle aziende che sono solite tenere una contabilità di tipo semplificato, ma anche per i lavoratori autonomi, di sostituire tali scritture con strumenti quali gli estratti conto delle banche, ma solamente nel caso in cui questi incassi e questi versamenti possano essere considerati “totalmente tracciabili”. Il riferimento non può che andare agli assegni circolari, ma anche alle ricevute che sono rilasciate dalle banche, ai bonifici delle stesse e persino alle carte di credito. Questo vuol dire che un normale estratto conto può sostituire in tutto e per tutto un aggiornamento dal punto di vista contabile, una semplificazione piuttosto evidente.

La Cassazione interviene sulle fatture fiscali false

Le fatture fiscali false dal punto di vista soggettivo, vale a dire quelle che si riferiscono a operazioni commerciali reali ma tra soggetti diversi, non comportano il reato di dichiarazione fraudolenta: a stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una sentenza che risale a tre giorni fa e che ha messo in luce una casistica ben precise. In effetti, quando si ha a che fare con cartelle di pagamento di questo tipo non si può provvedere a sequestrare i conti dell’imprenditore coinvolto, dato che i relativi importi non sono altro che dei normali costi che sono sostenuti dall’impresa. Di conseguenza, nessun soggetto dovrà rispondere di omessa dichiarazione, ma sarà sempre necessario dimostrare che gli stessi costi non oltrepassano il limite di punibilità per quel che concerne l’evasione fiscale (tale soglia è stata fissata in 77.468,53 euro).

Scritture contabili: le criticità dell’informatizzate

Le scritture contabili devono essere conservate anche dal punto di vista informatico, ma ci sono molte criticità che rendono questa operazione difficoltosa e rischiosa: un testo normativo piuttosto recente, la legge 106 del 2011, cerca di venire incontro a queste urgenze. In effetti, la documentazione informatica del cosiddetto “decreto anticrisi” prevede lo sviluppo della gestione digitale di scritture contabili, quindi il libro giornale, l’inventario, i registri dell’Iva e quant’altro. I problemi sono sorti con la marcatura temporale e la firma digitale richieste dall’imprenditore, visto che l’operazione, da realizzare ogni tre mesi, è risultata spesso macchinosa e capace di invalidare la valenza probatoria dei documenti.

Scritture contabili: il contribuente deve comunicare le variazioni

La conservazione delle scritture contabili è una delle fasi più delicate dal punto di vista fiscale. Ora, in base a quanto prescritto dalla risoluzione 65/E della nostra amministrazione finanziaria, il contribuente deve prestare la massima attenzione in tal senso, visto che le comunicazioni di variazioni al fisco spettano proprio a lui e non al depositario. Quest’ultimo si deve limitare alla vigilanza del cliente e ha compiti relativi soltanto alla cooperazione. La scelta dell’Agenzia delle Entrate si basa sul contenuto dell’articolo 35 del Dpr 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’Iva”), il quale precisa che il contribuente è obbligato a dichiarare alle Entrate entro trenta giorni le eventuali variazioni contabili, includendo in tale novero anche il cambiamento del luogo di conservazione.

Iva 2011 e contabilità, attenzione al luogo di conservazione

Quando le scritture contabili cambiano posto, ovverosia varia il luogo di conservazione, a chi spetta il compito di comunicarlo al Fisco, al vecchio depositario oppure al contribuente? Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione, la numero 65/E, ha fornito dei chiarimenti in merito. Nel dettaglio, la comunicazione relativa alla variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili spetta al contribuente.

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