Anche per il 2015 sarà un novembre shock per i contribuenti. Le scadenze fiscali che si accumuleranno tra lunedì 16 e lunedì 30 saranno moltissime.
Anche per il 2015 sarà un novembre shock per i contribuenti. Le scadenze fiscali che si accumuleranno tra lunedì 16 e lunedì 30 saranno moltissime.
In tutto il caos che si è generato in questi ultimi giorni intorno alle scadenze per il pagamento della prima rata della Tasi 2014, si è dedicata ben poca attenzione
Il Governo in carica, la cui presidenza è stata affidata ad Enrico Letta, ha costruito una strategia per far pagarela odiata tassa che ha il nome di Mini Imu e, nonostante l’abolizione dell’Imu sulle prime case e i terreni agricoli stabilita alcuni mesi fa, dovrà essere comunque pagata dai proprietari di prime abitazioni. La scadenza è per venerdì 24 gennaio.
Il 16 dicembre scadono termini molto importanti per i proprietari immobiliari tenuti al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili. Secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 dicembre 1992, 504, tale giornata è infatti il termine ultimo per poter procedere al pagamento – senza ritardi – della seconda rata a saldo dell’Ici da parte di tutti i proprietari di unità immobiliari, o titolari di diritti reali di godimento sui medesimi.
Il versamento portà essere effettuato in tre modalità: attraverso bollettino in conto corrente postale, intestato al concessionario incaricato presso le agenzie postali o presso l’agente per la riscossione, o ancora presso le banche convenzionate; attraverso bollettino in conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, o direttamente presso un conto specifico del Comune di competenza territoriale; attraverso il modello F24.
E’ prevista per il 30 settembre la scadenza per la presentazione delle domande di rimborso delle imposte pagate nel corso dello scorso anno solare all’interno di un Paese comunitario differente da quello di residenza.
Alla luce di quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che l’adempimento riguarda non solamente gli operatori italiani che hanno pagato l’imposta sul valore aggiunto in altri Stati dell’Unione Europea, quanto anche gli operatori residenti al di fuori dell’Italia, che hanno pagato l’imposta sul valore aggiunto all’interno dei confini italiani, per le operazioni di acquisto di beni e di servizi sul territorio della nazione.