Per tutto il 2013 saranno ancora valide le detrazioni straordinarie previste per chi effettua lavori di ristrutturazione degli stabili, per cui si potrà beneficiare di percentuali più alte che in passato. A partire dal 2014, invece, le percentuali ammesse alla detrazione saranno più basse, sia per quanto riguarda i lavori edilizi, sia per quanto riguarda le riqualificazioni energetiche.
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Le detrazioni fiscali per l’impianto di riscaldamento
Può capitare in molti casi di dover sostituire l’impianto di riscaldamento, più precisamente quando si vuole passare da quello autonomo a quello centralizzato, su una parte specifica del fabbricato: in questo caso, è possibile beneficiare di tutte le detrazioni fiscali che sono previste per l’edificio nel suo complesso? Se un contribuente si dovesse trovare in una situazione del genere, allora dovrebbe fare riferimento a un documento piuttosto recente della nostra amministrazione finanziaria.
Ristrutturazioni al 36% nel decreto infrastrutture
Dal 1 gennaio 2012 la detrazione del 36% per le ristrutturazioni vede il proprio limite massimo di ammissione delle spese considerato per periodo di imposta, senza quindi tenere conto dell’importo delle spese sostenute negli anni precedenti. Una novità che si aggiunge al precedente innalzamento provvisorio del tetto di spesa da 48 mila a 96 mila euro, e alla percentuale di detrazione modificata, che passa dal 36% al 50%.
La modifica dispone pertanto che per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento, fino al 30 giugno 2013, relativamente a tutti gli interventi di ristrutturazione indicati nell’art. 16 bis, dpr 917/1986 (Tuir), il contribuente potrà tenere in considerazione la soglia di spesa massima, pari a 96 mila euro, invece di quella prevista a regime, pari a 48 mila euro, per singola unità immobiliare, beneficiando di una detrazione del 50% anziché quella del 36%.
Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico: le novità fiscali
Il Dl 98/2011 introduce un alleggerimento della ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati dai contribuenti per i lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione e risparmio energetico. A farlo presente è stata l’Agenzia delle Entrate con una apposita Circolare, la numero 41/E, nella quale si precisa come l’aliquota passi dal 10% al 4% a valere sugli accrediti effettuati a partire dal 6 luglio scorso. La ritenuta, quindi, è stata tagliata; inoltre, l’Amministrazione finanziaria dello Stato ha fatto presente come possa scattare anche il rimborso.
Detrazione 36% e ritenuta del 10% sui bonifici
Torniamo a parlare del tema delle detrazioni del 36% ed in particolare della ritenuta del 10% che opera la banca o le poste sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.
Proprio su questo tema è tornata l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 40E/2010 ha chiarito alcuni punti fondamentali.
La ritenuta del 10% è stata introdotta dal DL 78/2010 all’art 25 che è entrato in vigore dal 01.07.2010, proprio da questa data sia le banche che le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti a saldo di interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55%, ristrutturazione o riqualificazione energetica.
Le Banche e la Posta quindi applicheranno una ritenuta del 10% sul bonico verso le aziende e verseranno entro il mese successivo detta ritenuta con mod F24 riportante il codice tributo 1039 e al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.