Detrazione IVA spese vitto e alloggio: Chiarimenti

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Come annunciato a Gennaio è partita la deducibilità delle spese per vitto e alloggio, leggi qui.

Per chiarire alcuni dubbi l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 6 del  03.03.2009 con la quale ha fornito i dovuti chiarimenti in tema di spese di vitto e alloggio.

Il chiarimento principale riguarda l’IVA sugli acquisti per spese sostenute per vitto e alloggio (alberghi e ristoranti) che il contribuente non ha detratto, queste infatti dovranno essere recuperate a tassazione nel modello Unico.

Deduzione integrale per le spese delle mense aziendali.

Spese vitto e alloggio parte la deducibilità

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E’ operativa la deducibilità delle spese per vitto e alloggio al 75%, si parla di costi, in quanto l’IVA gia dal 2008 era detraibile, LEGGI QUI.

Infatti dal 01.01.2009, secondo la disposizione legislativa contenuta nell’art.83 del Decreto Legge numero 112/2008, riguardante la restrizione della deducibilità al 75% per le spese di vitto e alloggio sopportate sia dai lavoratori autonomi che nell’ambito del reddito d’impresa, è entrata a pieno regime.

La novità riguarda sia i professionisti, che le imprese sempre e solo esclusivamente per le spese inerenti l’attività professionale.

Contribuenti Minimi chiarimenti sulle spese per alberghi e ristoranti

L’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare dei Contribuenti minimi in considerazione delle novità introdotte circa le spese per alberghi e ristoranti.

Come detto le spese per alberghi e ristorante sono deducibili per il 75% mentre l’IVA totalmente, ma ci domandiamo come fanno i contribuenti minimi che non detraggono l’IVA?

L’Agenzia a riguardo ha chiarito che il trattamento delle spese per alberghi e ristoranti sono interamente deducibili per i contribuenti minimi.

Quindi le limitazioni previste dal TUIR (deduzione al 75%) non possono trovare applicazione nel regime semplificato dei minimi.

Spese alberghi e ristoranti : Chiarimenti Agenzia Entrate

Come noto e gia trattato tempo fa è stata data la possibilità ai contribuenti titolari di partita iva nonchè alle società di detrarre “totalmente” l’IVA sulle spese di alberghi e ristoranti.

A riguardo, vista anche l’assenza di informazioni chiare, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto fornendo alcune utili indicazioni. Nello specifico ha chiarito che, nel caso di spese alberghi quando non c’è coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio (datore di lavoro o società) e chi materialmente ne usufruisce (dipendente), la fattura deve essere intestata a chi beneficerà della detrazione (datore di lavoro o società).