Detrazione 55%: possibilità di sanare con ravvedimento

Torniamo a parlare di detrazione del 55% per gli acquisti relativi ad interventi di riqualificazione energetica, infati i contribuenti che hanno sostenuto dette spese nel 2009 e proseguono nel 2010, dovevano inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prettamente per via telematica, entro il 31 marzo.

Ma cosa fare se la comunicazione non è stata inviata?

Proprio a riguardo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 2010, con la quale ha chiarito proprio che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma eventualmente si incorre in un irrogazione della sanzione fissa nella misura di € 258 fino ad € 2.065.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.

55%: Calendario adempimenti

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Con apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni potrà essere presentata, con decorrenza 04.01.2010, la comunicazione telematica alla stessa Agenzia degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55%.
I provvedimenti ministeriali del 06 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009 obbligano all’effettuazione della comunicazione i soggetti che contemporaneamente soddisfano queste 2 condizioni:

  1. proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009;
  2. hanno sostenuto spese agevolate nel corso dell’anno 2009;

Entro il 31.03.2010 andranno comunicate con la nuova modalità le spese sostenute nel 2009, esclusivamente per interventi iniziati prima del 31.12.2009 e che proseguiranno nel 2010 e/o anche per gli anni successivi.

Entro invece il 31.03.2011 vanno comunicate le spese sostenute nell’anno 2010, ma l’invio va effettuato esclusivamente se i lavori, iniziati prima della fine dell’anno 2010, proseguiranno anche per l’anno o gli anni successivi.

Decreto salva Banche

Ne avevamo parlato ieri delle Banche circa la sicurezza o meno dei depositi bancari, a riprova di ciò riportiamo che dopo gli accordi presi il 12.10.2008 da tutti i Capi di Stato e di Governo dell’Europa è stato pubblicato sulla G.U. 240 del 13/10/2008 il D.L. 157 che contiene misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio, il cosi detto Decreto salva Banche.

Il Decreto salva Banche dovrebbe garantire, con un piano d’azione comune, la stabilità del sistema per fare fronte alla crisi finanziaria, nonchè garantire la continuita’ nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.

Depositi bancari: Sono sicuri?

In questi giorni di fermento a causa dei problemi legati alla crisi finanziaria si è parlato molto della paura dei risparmiatori nel tenere i propri soldi in depositi bancari.

Molte email sono giunte alla nostra attenzione chiedendoci se era “sicuro” o no continuare a tenere accesi i depositi bancari.

Secondo Confconsumatori non ci sono problemi entro i limiti della tutela del risparmio, spieghiamoci meglio, grazie al decreto legislativo numero 659/1996 sono tutelati i depositi bancari di ogni correntista per un importo massimo di € 103.291,38.