Unico 2011: pagamento tasse con ravvedimento frazionato

Per chi, per qualsiasi ragione, nei prossimi mesi dovesse pagare le tasse di Unico 2011 in ritardo, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, breve o lungo che sia, può avvalersi nel caso anche del cosiddetto ravvedimento frazionato, ovverosia il pagamento di quanto dovuto al Fisco in più tranche, in più versamenti per intenderci, fermo restando che il contribuente versi le sanzioni e gli interessi dovuti. A chiarirlo nei giorni scorsi è stata l’Agenzia delle Entrate con un’apposita risoluzione, la numero 67/E.

Ravvedimento: importante Risoluzione delle Entrate

Sì al ravvedimento parziale, ma con le sanzioni e con gli interessi da applicare che devono andare di pari passo. Questo è quanto nella giornata di ieri, giovedì 23 giugno del 2011, ha spiegato e chiarito l’Agenzia delle Entrate con un’apposita Risoluzione, la numero 67/E, con la quale si precisa che il ravvedimento frazionato, che non rappresenta un ravvedimento a rate, è ammesso a patto che il contribuente paghi gli interessi e le sanzioni, ed a patto che nel frattempo da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato non siano intervenuti dei controlli.

Cessione crediti verso il FISCO da parte di società importatrice di automezzi

Quando una società produttrice o importatrice di autoveicoli cede a terzi crediti maturati verso il Fisco, la società che acquista il credito può utilizzarlo per effettuare una compensazione con i propri debiti nei confronti del Fisco stesso: è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione numero 15/E del 05.03.2010.

A seguito di un interpello presentato da una Azienda produttrice di autovetture, che chiedeva lumi in merito alla possibilità di cedere i crediti di imposta derivanti dagli incentivi alla rottamazione, l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che il credito maturato nei confronti dell’Erario segue, nelle sue vicende, le ordinarie regole dettate dal diritto civile e pertanto può essere trasferito a terzi.

Regime IVA per posti barca

Con Risoluzione del 19.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito al regime IVA da applicare alla locazione di spazi di mare per “parcheggio” di natanti.

Nell’interpello che ha sollecitato l’intervento della Agenzia con la Risoluzione detta, una società avente ad oggetto la gestione di pontili galleggianti affermava che quando un ente concede ad un privato un bene del demanio marittimo (spazio di mare) per una finalità (parcheggio barca) prevedendosi il pagamento di un prezzo, si compie una attività commerciale;detta attività – se effettuata per una durata di tempo determinata – è assimilabile alla locazione di beni immobili e quindi esente dall’IVA, affermava la società che ha posto l’interpello in questione, confortata in queste conclusioni dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6138 del 2009.

Sul tema, invece, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che va richiamato quanto espresso dalla Corte di Giustizia con sentenza del 03.03.2005 (causa numero 428/02):