La detraibilità dell’Iva per le auto aziendali a uso promiscuo

La Corte di Cassazione offre spesso delle pronunce che sono molto interessanti per l’intero ambito tributario: basti pensare alla sentenza che risale allo scorso 13 luglio, quando i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che l’Imposta sul Valore Aggiunto che deve essere applicata sulle auto aziendali a uso promiscuo può essere detrattata esclusivamente in caso di una dimostrata inerenza con l’attività d’impresa. In questa maniera, gli ermellini hanno di fatto dato ragione alla nostra amministrazione finanziaria, la quale aveva inoltrato uno specifico ricorso contro una società intenzionata a ottenere il rimborso dell’Iva proprio per queste vetture.

Soggetti non residenti: i chiarimenti sul recupero dell’Iva

Il fatto che un contribuente non possa vantare la residenza nel nostro paese pone dei problemi non indifferenti dal punto di vista fiscale: ecco perché la nostra amministrazione finanziaria ha voluto chiarire questa posizione due giorni fa con una opportuna risoluzione (nello specifico, si tratta della 108/E), in particolare la possibilità di recuperare il credito Iva che è stato maturato nelle liquidazioni della sede secondaria. La vicenda è venuta a galla dopo l’esplicita richiesta di questo soggetto di recuperare il credito in questione, avendo esercitato la propria attività anche con una stabile organizzazione. Secondo quanto disposto dal Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), chiunque non sia residente in Italia non ha la possibilità di instaurare in maniera contestuale due posizioni Iva.

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Rimborsi fiscali 2011: conto corrente, come modificarlo

Un contribuente che, in materia di rimborsi fiscali, deve modificare le coordinate Iban del conto corrente può farlo accedendo direttamente online, con le credenziali personali, al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. A ricordarlo è Fiscooggi.it, il Quotidiano telematico dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, nell’angolo de “La Posta”, recentemente lanciato sul sito per rispondere ai quesiti dei lettori. Nel caso in cui il contribuente online sostituisce le coordinate Iban, il sistema in automatico considererà le nuove coordinate.

Rimborsi fiscali 2011: Italia maglia nera

In Italia basta pagare con un giorno di ritardo le tasse, che subito il Fisco fa scattare inesorabili le sanzioni e gli interessi. Ma quando si tratta del contrario, ovverosia di un rimborso fiscale, le cose cambiano; anzi, i tempi sono biblici. Questo, in particolare, stando ad una nuova indagine effettuata sui rimborsi fiscali da parte di KRLS Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it, Associazione Contribuenti Italiani. E così l’Italia, già maglia nera per imponibile evaso, è anche una nazione lumaca per quel che riguarda i rimborsi fiscali.

Irap 2011: il rimborso delle maggiori imposte

In accordo con quanto previsto dal Decreto Legge numero 185 del 2008, a partire dal periodo di imposta 2008 è scattata la parziale deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive. Trattasi, nello specifico, della quota di Irap legata agli interessi passivi ed al costo del lavoro nella misura di una deduzione forfetaria pari al 10%. Di conseguenza, entro un termine di scadenza ampio, pari a 48 mesi dalla scadenza per il saldo delle imposte, spetta il rimborso Irap nel caso in cui negli anni precedenti non ci si sia avvalsi di tale deduzione.

Irpef 2011: i rimborsi fiscali

Se un contribuente è a credito Irpef, in che modo può chiedere al Fisco il rimborso? Ebbene, a spiegarlo, dal proprio sito Internet, è l’Agenzia delle Entrate nel far presente al riguardo come in qualsiasi momento, tramite un apposito modello, i contribuenti possano chiedere l’accredito delle tasse, ad esempio pagate in accesso, sul proprio conto corrente bancario oppure sul conto postale. Nel modello, reperibile tra l’altro recandosi presso gli Uffici delle Entrate, il contribuente deve chiaramente indicare l’Iban del conto unitamente ai dati di intestazione del conto stesso.