detrazione

Ivafe 2013

detrazioneL’Ivafe è una imposta sul valore delle attività che le persone fisiche italiane detengono all’estero. L’imposta viene applicata a tutte le persone fisiche residenti in Italia (anche se non aventi cittadinanza italiana) che detengono all’estero attività finanziarie, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni).

Tassazione rendite finanziarie

tassazione-rendite-immobiliariLe rendite finanziarie generano due diverse tipologie di redditi tassabili: i redditi di capitale (interessi, utili e proventi derivanti dall’impiego di un capitale), e i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e altri redditi derivanti da atti di negoziazione). Vediamo dunque in che modo l’ordinamento fiscale italiano preferisce gestire le due tipologie di redditi assoggettabili a tassazione.

Cooperazione fiscale Italia – Svizzera: qualche passo avanti

Qualche ora fa vi avevamo illustrato alcune linee guida in utilizzo in alcuni Paesi europei (in particolare, Germania e Gran Bretagna) al fine di rendere concrete le cooperazioni fiscali nei confronti della Svizzera, con specifico riferimento a quanto accade in matera di tassazione delle rendite finanziarie.

Ebbene, auspicando un simile accordo anche per quanto riguarda la Penisola, un primo passo in avanti in materia è stato recentemente compiuto da Berardino Regazzoni, ambasciatore elvetico in Italia, il quale ha affermato come “vi sia una disponibilità completa” della Svizzera ad aprire con l’Italia una negoziato per un accordo avanzato di cooperazione fiscale, proprio sul modello di quello già stipulato con Germania e Gran Bretagna.

Tassazione capitali svizzeri, l’esempio di Germania e Regno Unito

Mentre in Italia ancora si discutono eventuali integrazioni alla bozza che permetterà di poter tassare i capitali detenuti in Svizzera, una linea guida in materia è offerta senza dubbio dagli esempi di Germania e Regno Unito, che con il Paese elvetico hanno già stipulato dei Trattati ad hoc per disciplinare la materia.

Entrambi i Trattati entreranno in vigore a partire dal 2013, consentendo in tal modo ai Parlamenti locali di ratificare gli accordi. Sostanzialmente simili i contenuti, visto e considerato che sia i redditi finanziari degli investitori tedeschi, sia i redditi finanziari degli investitori inglesi, che detengono patrimoni non dichiarati in Svizzera, saranno assoggettata a una ritenuta alla fonte da parte delle stesse banche svizzere. Solamente per il primo anno, verrà inoltre applicata una ritenuta una tantum sui patrimoni. L’alternativa è di indubbia convenienza: l’investitore potrà denunciare sé stesso mediante autodichiarazione, confermando quali redditi sono stati prodotti grazie ai capitali investiti in Svizzera, ed evitando così delle sanzioni più pesanti.