Ruling internazionale: c’è l’accordo tra Fisco e Entrate

E’ stata avviata la nuova prassi che consente agli investitori esteri di fissare con il Fisco italiano un’intesa in base alla quale determinare in via preventiva quanto devono versare di tasse in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche, in base a quanto stabilito dal governo con il decreto legislativo sull’Internazionalizzazione della scorsa estate, che punta a diminuire il gap fiscale tra l’Italia e altri regimi europei.

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Come pagare il ravvedimento

ravvedimentoNelle scorse ore abbiamo avuto modo di comprendere come il ravvedimento sia particolarmente utile per poter regolarizzare delle situazioni di omesso o incompleto versamento di imposte e di tributi. Lo sconto conseguibile attraverso il ravvedimento è davvero molto importante, soprattutto se si agisce entro le prime due settimane dal mancato o inesatto versamento di quanto dovuto. Ma in che modo si può pagare il ravvedimento?

Il 17 ottobre scadranno diversi ravvedimenti

Due settimane esatte e bisognerà fare i conti con una scadenza fiscale fondamentale per chi è in ritardo con diversi adempimenti: il prossimo 17 ottobre, infatti, sarà una giornata dedicata appositamente dalla nostra amministrazione finanziaria al cosiddetto ravvedimento. Di quali fattispecie si tratta nello specifico? Anzitutto, sono rimasti quattordici giorni a disposizione di quei contribuenti che devono regolarizzare i pagamenti delle imposte e delle ritenute che non sono stati effettuati o che hanno avuto luogo in maniera non sufficiente entro lo scorso 17 settembre. Nello specifico, si fa riferimento ai contribuenti che sono obbligati per legge al versamento in forma unitarie delle tasse e dei contributi.

Scadenza ravvedimento lungo diritto annuale

Il 18 giugno, come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, è giornata ricca di scadenze. Tra le tante, anche la scadenza del ravvedimento lungo per quelle imprese già iscritte al Registro delle imprese e Rea al prim ogennaio 2011, che non hanno provveduto al versamento nel termine ordinario del diritto annuale, e cioè entro il 16 giugno, né hanno pagato entro il 30mo giorno successivo (termine ultimo per il ravvedimento breve).

Per esercitare l’opzione del ravvedimento lungo, le imprese individuali e le imprese collettive (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, gruppi di interesse economico, ecc.), dovranno versare l’importo del diritto annuale dovuto, con interessi di mora calcolati secondo il tasso legale, e sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011) o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 1 febbraio 2011).

Ultimi sei giorni per il ravvedimento di Irpef, Iva, Ires e Irap

Fra sei giorni esatti scadrà l’ultimo termine utile per poter regolarizzare in maniera adeguata tutti quei pagamenti di imposte e di ritenute che non sono stati posti in essere entro la data dello scorso 16 maggio: ovviamente, questa scadenza fiscale si riferisce anche a quelle operazioni che sono state realizzate in maniera non sufficiente, a patto che si tratti di contribuenti che hanno l’obbligo del versamento unitario delle imposte e dei contributi in questione. Come si procede in questo senso? Anzitutto, bisogna ricordare che il pagamento di quanto non versato viene maggiorato degli interessi di tipo legale, oltre che di una sanzione pecuniaria: quest’ultima, comunque, viene irrogata in maniera ridotta, sfruttando il consueto modello F24 in formato telematico per tutti coloro che sono titolari di una partita Iva. L’alternativa, invece, è quella di sfruttare i modelli che sono resi disponibili presso gli istituti di credito, le agenzie postali e i concessionari, la soluzione scelta dalla nostra amministrazione finanziaria per i soggetti non titolari di partita Iva.

Estensione ravvedimento veloce

Il ravvedimento veloce, transazione di regolamento della propria morosità, volontaria e a forte riduzione delle sanzioni ordinarie, è esteso a tutte le violazioni oltre a quelle relative agli omessi versamenti. La sanatoria effettuabile nei quindici giorni successivi alla originaria scadenza del termine, che permetterà e ha permesso ai “ritardari” di poter regolarizzare tempestivamente il proprio debito con l’Erario, conferma inoltre la riduzione della sanzione di un ulteriore quindicesimo oltre a quanto già previsto.

La nuova normativa prevede infatti che chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenza, i versamenti in acconto, i versamenti periodici e i versamenti di conguaglio o a saldo dell’impsota risultante dalla dichiarazione, sia soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato.

Scadenze fiscali, ecco quelle del 21 settembre

Le scadenze di metà e di fine mese assorbono la maggior parte delle attenzioni degli operatori di settore. Occorre tuttavia ricordarsi che il mese di settembre è caratterizzato anche da scadenze intermedie tra questi due estremi, che è bene ricordarsi di annotare nel calendario, qualora siano di interesse per le rispettive attività professionali.

Iniziamo pertanto con il ricordare che mercoledì 21 settembre scade il versamento per il pagamento tardivo delle accise non versate entro il 16 settembre. Il pagamento avverrà con pagamento aggiuntivo di un’indennità di mora di 2 punti percentuali, e consentirà in tal modo di evitare l’aggravio di maggiori oneri che verranno invece applicati nel caso di inosservanza di questa possibilità di ravvedimento straordinario.

Unico 2011: pagamento tasse con ravvedimento frazionato

Per chi, per qualsiasi ragione, nei prossimi mesi dovesse pagare le tasse di Unico 2011 in ritardo, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, breve o lungo che sia, può avvalersi nel caso anche del cosiddetto ravvedimento frazionato, ovverosia il pagamento di quanto dovuto al Fisco in più tranche, in più versamenti per intenderci, fermo restando che il contribuente versi le sanzioni e gli interessi dovuti. A chiarirlo nei giorni scorsi è stata l’Agenzia delle Entrate con un’apposita risoluzione, la numero 67/E.

Ravvedimento: importante Risoluzione delle Entrate

Sì al ravvedimento parziale, ma con le sanzioni e con gli interessi da applicare che devono andare di pari passo. Questo è quanto nella giornata di ieri, giovedì 23 giugno del 2011, ha spiegato e chiarito l’Agenzia delle Entrate con un’apposita Risoluzione, la numero 67/E, con la quale si precisa che il ravvedimento frazionato, che non rappresenta un ravvedimento a rate, è ammesso a patto che il contribuente paghi gli interessi e le sanzioni, ed a patto che nel frattempo da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato non siano intervenuti dei controlli.