Prestiti pagamento tributi terremotati

I lavoratori dipendenti, le imprese, i commercianti e gli agricoltori delle zone colpite dal sisma di maggio in Emilia Romagna, potranno richiedere alle banche un finanziamento, assistito dalla garanzia dello stato, della durata di due anni al massimo per il pagamento dei tributi (Irpef e addizionali incluse) dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il prestito non potrà invece esser richiesto per poter pagare i contributi. Vediamo allora nel maggior dettaglio chi potrà avere accesso al beneficio, e in che modo poterne fare richiesta.

Liberalizzazioni su mutui e prestiti

Le ultime novità dell’esecutivo Monti (in parte già licenziate, in parte probabilmente rinviate a un successivo decreto) stanno per apportare significative novità in materia di finanziamenti e, in merito, in materia di mutui ipotecari. Cerchiamo pertanto di comprendere, pur sinteticamente, quali possano essere i principali cambiamenti nel quotidiano rapporto degli utenti dei servizi finanziari con le banche italiane.

Il primo passo in avanti nei confronti dei consumatori è sembrato essere l’abbattimento del vincolo che lega l’erogazione di un mutuo con l’apertura di un conto corrente sulla stessa banca erogante. In altri termini, l’istituto di credito che concede il finanziamento non potrà costringere il mutuatario ad accendere un rapporto di conto presso la filiale erogante (dove canalizzare i pagamenti), potendo sostituire all’addebito diretto delle rate del conto, l’emissione di RID quale strumento di regolazione dei pagamenti stessi.

Prestiti dell’azienda ai dipendenti

Beneficio fiscale concesso ai dipendenti per i prestiti ricevuti dall’azienda.

Proprio questo il tema della risoluzione n. 46/2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicabilità del beneficio fiscale per detti prestiti.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli interessi sui prestiti concessi dall’azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50% della differenza fra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l’istituto di credito.