La prima situazione riguarda quei contribuenti che hanno deciso di provvedere alla rivalutazione del valore di quelle partecipazioni che non sono negoziate nei mercati regolamentati; la seconda situazione, invece, prevede che sia stato rivalutato il valore dei terreni edificabili e che hanno una destinazione agricola. In entrambi i casi, però, il possesso deve essere avvenuto alla data del 1° gennaio del 2010: ebbene, chiunque si trovi in situazioni del genere deve provvedere al pagamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva che è stata determinata in base al valore che risulta dalla perizia giurata di stima, con tanto di applicazione di un interesse pari al 3% annuo (il versamento di quest’ultimo deve avvenire in maniera contestuale).
partecipazioni
Tasse plusvalenze azioni borsa al 20%
Anni fa in Italia i guadagni di Borsa erano esentasse. Poi è stata introdotta un’aliquota sulle plusvalenze da versare allo Stato pari al 12,5%. Ma ora, con l’approvazione della nuova manovra finanziaria da 45 miliardi di euro, entra in vigore l’armonizzazione delle rendite finanziarie che, con l’esclusione dei titoli di Stato, introduce un’aliquota unica, al 20%. Il nuovo regime di tassazione, quindi, è sfavorevole per le operazioni speculative, mentre strizza l’occhio agli interessi maturati in conto corrente, tassati al 20% e non più al 27%.
F24 versamento ritenute sui dividendi
Anche per versare al Fisco le ritenute sui dividendi si utilizza il modello F24. A ricordarlo, attraverso il proprio sito Internet, è l’Agenzia delle Entrate nel precisare come l’ammontare delle ritenute sui dividendi vari in funzione sia della fonte da cui provengono, sia dal soggetto che li percepisce. Nel dettaglio, il soggetto può essere Irpef o Ires, mentre la fonte da cui proviene il dividendo può essere una società italiana oppure un’impresa che è residente all’estero. Inoltre, spiega altresì l’Amministrazione finanziaria dello Stato, ai fini del versamento delle ritenute sui dividendi, con il modello F24, c’è anche da fare distinzione tra le partecipazioni non qualificate, e le partecipazioni qualificate.
Rivalutazione terreni e partecipazioni: Termine prorogato per la II rata
Come successe per la prima rata è stato posticipato il termine per la presentazione del MOD F24 relativo al pagamento della II rata dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 01.01.2008, dal 30.06.2009 al 31.10.2009.
Originariamente il termine era il 30.06.2009 per la seconda rata e 30.06.2010 per la terza rata, quindi i contribuenti che hanno rivalutato terreni e partecipazioni posseduti al 01.01.2008 avranno piu tempo per il pagamento della rata.
Cessione d’azienda o vendita di partecipazione?
Come già ampiamente discusso in articoli precedenti la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto sostanziali novità tra cui alcune modifiche in tema di cessione d’aziende o vendita di partecipazioni. Tali novità
Rivalutazione terreni e partecipazioni: Proroga
Il 30.06.2008, come detto nel precedente post, è scaduto il termine entro il quale si poteva effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Lunedì 30.06.2008 scadrà il termine entro il quale si potrà effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla
Tassazione dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate
E’ stato approvato il 02.04.2008 un decreto che porta alcune significanti modifiche alla tassazione dei dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate. Infatti tale decreto riporta quota tassabile il 49,72% ma
Rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili
Come gia trattato a suo tempo nel nostro blog, la Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di rivalutare i terreni sia agricoli che edificabili posseduti al 31.12.2007 nonchè di rivalutare
Finanziaria 2008: Rivalutazione partecipazioni e terreni
La finanziaria 2008, legge 244/2007 art. 1 comma 91, ha riaperto i termini per le rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
Il vantaggio è grande infatti, grazie ad una perizia da parte di un professionista abilitato e individuato dagli articoli 5 e 7 della legge 448/01, si da la possibilità di pagare solo il 2% per le rivalutazioni di partecipazioni non qualificate ( < 20% capitale) e il 4 % per le rivalutazioni di terreni e di partecipazioni qualificate (>20% capitale).