Ancora tre giorni per il pagamento del superbollo

Mancano appena tre giorni per rispettare una delle tante scadenze fiscali che la nostra amministrazione finanziaria ha fissato per la fine di questo mese di maggio: si tratta del versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, quella che abbiamo ormai imparato a chiamare con un termine più semplice, vale a dire “superbollo”. Come è noto da tempo, l’imposta in questione prevede un importo di venti euro per ogni chilowatt di potenza e in relazione a una vettura che sia in grado di superare i 185 chilowatt. C’è comunque da precisare che la potenza appena citata non è sempre di questo tipo, anzi tende a ridursi in relazione agli anni che sono passati dalla data effettiva di costruzione del mezzo stesso. In effetti, bisogna ridimensionare il tutto di sessanta punti percentuali dopo cinque anni, mentre dopo dieci anni si provvede a un -30% e a distanza di quindici anni si ha un -15%.

Ravvedimento operoso imposte leasing immobiliari

Per i contratti di leasing immobiliare il Fisco chiede il pagamento di un’imposta sostitutiva che, per i contratti in esecuzione alla data dell’1 gennaio scorso, doveva essere effettuato entro e non oltre la data del 31 marzo del 2011. Quindi ad oggi, giovedì 21 luglio del 2011, i termini per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliari sono scaduti da un pezzo. Pur tuttavia, per chi non avesse pagato entro la data indicata, c’è ancora la possibilità di sanare la propria posizione.

Finanziaria 2011: leasing immobiliare, le novità

La “Finanziaria 2011“, ovverosia quella che oramai si chiama “Legge di Stabilità”, ha introdotto delle novità per quel che riguarda i leasing immobiliari, ovverosia i contratti di locazione finanziaria. Ebbene, al fine di andare a sciogliere i dubbi legati al pagamento delle imposte indirette e di quella sostitutiva, l’Amministrazione finanziaria dello Stato è intervenuta ufficialmente con una Circolare, la numero 12/E, spiegando come l’imposta proporzionale di registro sui contratti di locazione finanziaria, che risultino essere in corso alla data dell’1 gennaio 2011, non sia dovuta per quelle annualità il cui termine di pagamento non risultava ancora scaduto in corrispondenza della data sopra indicata.