Lavoratori autonomi: Plusvalenze e minusvalenze da cessioni immobili

La risoluzione 310 emanata dall’Agenzia delle Entrate il 21.07.08 ha offerto gli indispensabili chiarimenti sulla portata della norma introdotta col D.L. 223/2006 e riguardante la rilevanza nel reddito di lavoro autonomo delle plusvalenze e minusvalenze nella cessione di immobilizzazioni da parte dei lavoratori autonomi.

Fino ad un paio di anni, infatti, le plusvalenze e le minusvalenze (in parole povere: la differenza, rispettivamente positiva o negativa, fra il corrispettivo della cessione e la parte del costo originario non ancora ammortizzata) non avevano alcun rilievo nella determinazione del reddito dei lavoratori autonomi, e questo creava una notevole disparità di trattamento rispetto agli imprenditori.

Le modifiche introdotte col D.L. 223/2006 hanno colmato questa differenza, stabilendo che le plusvalenze e le minusvalenze entrano a pieno titolo nel reddito degli autonomi; rimanevano tuttavia molti dubbi sulle situazioni pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Associazione in partecipazione: il contributo dell’associato non soggetto ad IVA



L’Agenzia delle Entrate nella circolare 4/E del 22 gennaio 2008 ha chiarito che le prestazioni d’opera, consistenti soltanto in prestazioni professionali, rese dall’associato in partecipazione, che non esercitano abitualmente altre attività di lavoro autonomo, sono irrilevanti ai fini IVA, anche se effettuate prima del 23 febbraio 2003, data dell’entrata in vigore della norma che ne ha previsto l’esenzione, l’articolo 5, comma 2-bis) del Dl n. 282/2002.

Per eliminare ogni dubbio l’Agenzia delle Entrate ha voluto esprimere il proprio parere sulla retroattività di tale norma.