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Tassazione immobili all’estero

esteroA partire dal periodo di imposta 2012, le persone fisiche che posseggono degli immobili al di fuori del territorio italiano, devono versare l’Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Vediamo allora di cosa si tratta, chi è tenuto a pagare tale imposta e, naturalmente, quali sono le principali caratteristiche inerenti questo recente “balzello” in capo a tutti coloro che posseggono una proprietà immobiliare all’estero.

Ivie 2012 – 2013

La legge di stabilità recentemente approvata ha spostato l’istituzione dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) dal 2011 al 2012, evitando pertanto pericoli di censure di incostituzionalità a causa della retroattività che era stata prevista in un primo momento. Ne consegue che quanto finora corrisposto dai contribuenti in materia di Ivie, si intende versato in acconto dell’imposta del 2012, il cui versamento dovrà avvenire, sia in acconto che a saldo, con le stesse disposizioni applicate per l’Irpef.

La tassazione degli immobili presenti all’estero

È passato più di un mese e mezzo da quando la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di sciogliere tutti i dubbi relativi alla tassazione degli immobili presenti in uno stato estero: oltre alle precisazioni sull’onere d’imposta, infatti, l’Agenzia delle Entrate si è occupata anche del calcolo del valore di questi stessi immobili, un elemento da tenere bene in mente. Entrando più nello specifico, c’è da dire che i soggetti che devono applicare l’imposta in questione sono i proprietari, i titolari di diritti di usufrutto o anche di enfiteusi sugli immobili esteri, mentre lo stesso discorso non deve essere fatto per chi detiene la cosiddetta nuda proprietà. Come si ottiene, dunque, il calcolo dell’Imu per le case all’estero?

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Le ultime modifiche legislative all’Ivie

L’Ivie è uno dei nuovi tributi con cui diversi contribuenti dovranno avere a che fare: si tratta infatti dell’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, una misura che ha comunque beneficiato di qualche cambiamento dopo le ultime pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale. In particolare, come previsto dalla legge 44 di quest’anno (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), la tassa in questione non è mai dovuta nel caso l’importo dovesse essere inferiore ai duecento euro. Allo stesso modo, questo testo normativo ha precisato altre deduzioni, facendo riferimento all’Imposta di Scopo reintrodotta dal governo Monti. L’Ivie esiste già da diverso tempo, tanto che il suo primo pagamento è stato previsto e fissato per l’anno d’imposta 2011; si sta parlando di un’aliquota che è pari a 0,76 punti percentuali del costo totale che risulta dall’acquisto immobiliare o altri contratti simili.