Iva agevolata per eliminazione barriere architettoniche

I lavori dati in appalto per l’eliminazione delle barriere architettoniche godono dell’imposta sul valore aggiunto agevolata (Iva), al 4%, anziché l’aliquota ordinaria al 20%. A ricordarlo, attraverso il proprio sito Internet, è l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare altresì come fino alla data del 31 dicembre del 2012, salvo eventuali ed ulteriori proroghe, le spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche siano detraibili. La detrazione, in particolare, cade tra quelle per le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ragion per cui l’agevolazione rientra nel cosiddetto bonus 36%, ovverosia la detrazione Irpef del 36%.

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Detrazione 36% anche per gli addolcitori d’acqua

Nell’ambito di opere di manutenzione di natura straordinaria sugli impianti e/o sulle abitazioni, l’Agenzia delle Entrate “apre” ad una particolare detrazione 36%, quella relativa nell’ambito di questi lavori, che comportano

Per le ristrutturazioni edilizie IVA al 10% in modo permanente

ristrutturazioni edilizie

La Finanziaria 2010 ha previsto di modificare e trasformare in modo permanente il regime agevolato dell’IVA al 10% sulle ristrutturazioni edilizie.

Infatti l’aliquota IVA agevolata al 10% riguarderà gli interventi realizzati in fabbricati con destinazione abitativa privata prevalente e si applicherà alle prestazioni di lavoro, alla fornitura di beni e di materiali.

L’unico vincolo esistente e che questi interventi non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione; per significativo si intendono:

  1. montacarichi,
  2. ascensori infissi (sia interni che esterni),
  3. video-citofoni,
  4. apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria,
  5. sanitari e rubinetterie per bagni e impianti di sicurezza.

Per questi beni l’IVA si potrà applicare sempre al 10% fino a concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.