Annuario del contribuente 2010: IX° edizione

Giunge alla IX° edizione l’Annuario del Contribuente 2010 che quest’anno è stato stampato in ben 180.000 copie disponibili grtuitamente presso tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e scaricabile in formato PDF dal sito dell’Agenzia.

Come sempre in corso d’anno vi sarà la possibilità di aggiornamenti fiscali e cosi l’Amministrazione Finanziaria rende noto che è gia prevista l’uscita di un annuario BIS, apportante le eventuali modifiche che vi saranno.

L’Annuario 2010 si compone di 6 capitoli cosi suddivisi:

  1. Informazioni Generali
  2. Dichiarazione dei redditi persone fisiche
  3. Veramenti e rimborsi
  4. In caso di errori: Ravvedimento, comunicazioni e sanzioni
  5. Imposte sugli immobili, successioni e donazioni
  6. Contenzioso e strumenti per evitarlo

Versamenti tasse: Proroga per i contribuenti sottoposti a studi di settore

Come l’anno passato, causa ritardo nel rilascio degli Studi di Settore 2010, i termini per il versamento delle imposte da UNICO 2010 verranno prorogati.

Cosi è stato stabilito con il decreto che prevede infatti lo slittamento dei versamenti per quei contribuenti sottoposti a studi di settore.

Come detto non è cosa nuova, anche l’anno passato successe la stessa cosa, il ritardo causato agli operatori e professionisti per poter predisporre in modo adeguato il versamento delle imposte è tale da far si che venga concesso maggior tempo per la generazione delle deleghe di pagamento, F24.

IRPEF: E’ detraibile la fattura o ricevuta medica anche se non riporta il bollo

Oggi parliamo della detrazione Irpef delle ricevute mediche ponendoci una domanda: è possibile dedure ricevute mediche anche se non hanno il bollo?

Ebbene si, questo perchè l’imposta di bollo è solo un onere accessorio anche nel caso di una ricevuta per visita specialistica.

Questo non toglie che sia il professionista che il cliente restano responsabili dell’apposizione del bollo e dell’eventuale sanzione qualora nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, né in sede di formazione, né in un momento successivo.

Cassazione: Debito azzerato se sussiste un credito?

Con la recente sentenza numero 2957 del 10.02.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta, in materia tributaria, sul tema della compensazione, ovvero:

può un contribuente vedere “azzerato” il proprio debito nei confronti del Fisco, nei casi in cui vanta crediti, a sua volta, nei confronti del Fisco stesso?

La pronuncia della Cassazione prende le mosse da un ricorso proposto alla competente Commissione Tributaria Regionale da un contribuente della Regione Lombardia nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF; ebbene, la CTR accogliendo in pieno le ragioni del ricorso, annullava l’avviso di accertamento per intervenuta “compensazione” tra il debito del contribuente con un credito dallo stesso vantato verso l’Amministrazione finanziaria.

Società sportive: Al via i controlli del fisco

Al via i controlli da parte del Fisco sulle società sportive, anche per la stagione 2010 – 2011.

E’ stato, infatti, sottoscritto di recente tra l’Agenzia delle Entrate e la Fedederazione Italiana Pallacanestro, un protocollo secondo il quale la FIP comunica al Fisco l’elenco dettagliato di tutte le società sportive professionistiche iscritte al campionato di basket, e la Agenzia delle Entrate effettua le opportune verifiche per accertare che le società stesse siano in regola con gli adempimenti relativi a tutte le imposte dovute (IRES, IRAP, IVA, IRPEF).

In particolare, l’accordo sottoscritto prevede:

  1. il controllo sulla regolarità dei versamenti riferiti alle dichiarazioni relative agli anni 2007 e 2008;
  2. il controllo sulla regolarità degli adempimenti fiscali riferiti alla fascia temporale che va dal 2004 al 2007;
  3. il controllo sull’avvenuto pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2010;
  4. la regolare presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2008.

Detrazione retta iscrizione corsi per Dottorandi

Anche i “dottorandi” in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,  unico 2010, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di ricerca.

Ancora in tema di spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni IRPEF, si ricorda, infatti, che l’articolo 15 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, alla lettera e) ricomprende nel beneficio detto le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli Istituti statali.

Per prassi consolidata, la disposizione detta si applica anche alle spese sostenute per: la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali;

  1. la frequenza di corsi di perfezionamento;
  2. la partecipazione a master assimilabili a corsi universitari;
  3. la frequenza di corsi tenuti presso università straniere.

Ebbene, nell’ambito di applicazione della agevolazione detta, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito debbano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Detrazioni IRPEF per le manutenzioni e ristrutturazioni parti comuni condominiali

Con la risoluzione numero 7/E del 12.02.2010, l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’orientamento più volte espresso negli anni scorsi (e confermato con la risoluzione numero 64 del 2007) in tema di detrazioni IRPEF relativamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi su parti condominiali di edifici adibiti a civili abitazioni.

Fino ad oggi, infatti, venivano considerati “interventi edilizi agevolati“, comportanti detrazioni “IRPEF“, i lavori effettuati con riguardo – non già ad ogni parte ritenuta comune dell’edificio – ma solo ad alcune di esse, come ad esempio, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso, le scale ed i cortili.

Con la sopra citata Risoluzione 7/E, invece, viene riconosciuta una detrazione “IRPEF” pari al 36%, leggi qui la procedura per beneficiarne, del costo sopportato, per i lavori di ristrutturazione che abbiano ad oggetto tutte le parti ritenute “comuni” in un edificio, secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 1117 del codice civile, al quale articolo dunque, ci si deve riportare, per individuare esattamente l’ambito di applicazione del beneficio detto.

CUD 2010

Per quest’anno, il termine del 28 febbraio – scadenza entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare la certificazione cosiddetta CUD, riepilogativa delle somme erogate in favore del dipendente e le relative ritenute d’acconto versate – è prorogato al 01.03.2010, in quanto il 28 cade di domenica.

Si ricorda che nella “Parte A” della certificazione detta (CUD) vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta e gli altri dati fiscale; nella “Parte B“, invece, il CUD deve indicare i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati all’INPS o all’INPDAP, ed altri dati di natura previdenziale.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il CUD in duplice copia; è ammessa la trasmissione anche in formato elettronico purchè il datore di lavoro si accerti che il dipendente ha la possibilità di materializzare il documento in forma cartacea.

Aliquote IRPEF 2010

Aliquote IRPEF 2010

Anche quest’anno le aliquote IRPEF rimangono invariate, sono sempre 5 come gli anni passati.

Il Ministro Tremonti ha affermato che la situazione italiana non ha permesso almeno per ora di abbassare, come promesso, le aliquote IRPEF, mantenendole alle percentuali passate, lasciando però uno spiraglio di speranza per il 2013, anno in cui verrà attuata la riforma fiscale con relativo abbassamento delle aliquote.

Come detto le aliquote IRPEF 2010 sono 5 e nello specifico sono:

  1. 23 % da 0 a € 15.000
  2. 27%  da €15.001 a €28.000,
  3. 38%  da €28.001 a €55.000,
  4. 41%  da €55.001 a €75.000,
  5. 43%  oltre € 75.000

Come sempre ricordiamo che il calcolo viene effettuato con metodo progressivo quindi le variazioni avvengono sulla parte eccedente di reddito, quindi le aliquote scattano da un euro successivo all’aliquota precedente solo per la quota che supera.

Ricordiamo che non devono l’IRPEF:

Agevolazione sull’acquisto di un auto da parte di disabile

Il disabile che acquista una autovettura ha diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta.

Sono considerati “disabili” ai fini della applicazione della detta agevolazione i seguenti soggetti:

  • non vedenti,
  • sordi,
  • persone affette da handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
  • persone con gravi limitazioni nella deambulazione, affetti da pluriamputazioni o con ridotte od impedite capacità motorie.

La detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo nel corso di un quadriennio e si applica ad una spesa massima di Euro 18.075,99.

Naturalmente la spesa va documentata e deve essere intestata a:

  1. se il disabile è titolare di un proprio reddito superiore ad Euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato direttamente a lui stesso;
  2. se il disabile è, invece, nel carico fiscale di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere intestato al disabile stesso oppure alla persona della quale risulti a carico.

Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).