La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 152/21/12, ha affermato che l’iscrizione ipotecaria che il concessionario della riscossione, in presenza di debiti erariali, appone sui beni del contribuente, deve essere proporzionata al valore dell’immobile assoggettato al vincolo. Non solo: l’ipoteca deve anche essere iscritta su immobili che possibilmente non costituiscono residenza o abitazione principale dello stesso contribuente. Un principio che potrebbe cambiare, pertanto, il rapporto tra Equitalia e i contribuenti morosi.
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Debiti tributari: niente ipoteche sotto gli 8 mila euro
La società di riscossione dello Stato, Equitalia, per i debiti tributari non può andare, nell’ambito delle procedure esecutive, ad iscrivere ipoteche quando le somme dovute da parte del contribuente risultano
Ipoteca solo su debiti superiori a 8.000 euro
Negli ultimi tempi Equitalia Gerit, la società che principalmente si occupa della riscossione dei tributi non pagati, sta con molta frequenza inviando avvisi per il mancato pagamento di tributi emessi a ruolo.
Oltre agli avvisi la maggior parte delle volte, a garanzia del credito vantato da Equitalia nei confronti del contribuente “moroso” viene emessa anche un ipoteca.
Ma le cose sono cambiate alla luce della sentenza n. 138 del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ha stabilito che Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del debitore a garanzia del proprio crediti soltanto se questo è superiore a 8.000 euro.