Ipoteca proporzionale

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 152/21/12, ha affermato che l’iscrizione ipotecaria che il concessionario della riscossione, in presenza di debiti erariali, appone sui beni del contribuente, deve essere proporzionata al valore dell’immobile assoggettato al vincolo. Non solo: l’ipoteca deve anche essere iscritta su immobili che possibilmente non costituiscono residenza o abitazione principale dello stesso contribuente. Un principio che potrebbe cambiare, pertanto, il rapporto tra Equitalia e i contribuenti morosi.

Ipoteca solo su debiti superiori a 8.000 euro

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Negli ultimi tempi Equitalia Gerit, la società che principalmente si occupa della riscossione dei tributi non pagati, sta con molta frequenza inviando avvisi per il mancato pagamento di tributi emessi a ruolo.

Oltre agli avvisi la maggior parte delle volte, a garanzia del credito vantato da Equitalia nei confronti del contribuente “moroso” viene emessa anche un ipoteca.

Ma le cose sono cambiate alla luce della sentenza n. 138 del 2009 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ha stabilito che Equitalia può iscrivere ipoteca sui beni del debitore a garanzia del proprio crediti soltanto se questo è superiore a 8.000 euro.