Deducibilità interessi passivi soggetti IRES

Durante il forum del 03.006.2010 l’Agenzia delle Entrate confrontandosi con i Commercialisti ha affermato che all’interno del modello UNICO 2010, i soggetti IRES possono dedurre gli interessi passivi e gli oneri assimilati come stabilito dall’articolo 96 del Tuir.

Ma da tali interessi devono essere esclusi:

  • quelli passivi espliciti su debiti commerciali
  • quelli sui depositi cauzionali per attività commerciale

Mentre vanno inclusi:

Tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.40 del 18.02.2010 è stato fissato il tasso di interesse dell’8% da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, che non è  il tasso di interessi legale.

Lo stesso risulta del 10 % nel caso di prodotti alimentari deteriorabili.

Il periodo di validità del saggio di interesse riguarda il primo semestre 2010 e l’importo è rimasto invariato rispetto al precedente semestre 01 luglio 2009-31 dicembre 2009.

Si ricorda che il suddetto tasso risulta necessario per calcolare gli interessi di mora da addebitare ai propri clienti diversi dai privati.

Tasso di interesse legale dal 01 gennaio all’1%

tasso interesse

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .

Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.

La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.

Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:

  1. ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
  2. ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .

Tetto del 4% sui mutui prima casa: In pochi ne beneficiano

tetto-4

Il ministero dell’Economia ha diramato una circolare, la n. 32256 del 30.04.2009, con la quale ribadisce che l’accesso alle agevolazioni, tetto 4% per gli interessi,  è automatico e le banche devono concedere i benefici senza che sia presentata alcuna domanda da parte degli interessati.

Questa circolare nasce dal fatto che allo stato attuale pochissime famiglie italiane hanno beneficiato dell’agevolazione del tetto del 4% per i contratti di mutuo a tasso variabile per l’abitazione principale, prima casa.

L’agevolazione come ricorderete è stata introdotta dal Decreto Anticrisi ed è stata voluta proprio per aiutare quelle famiglie che avevano visto aumentare a dismisura la rata del proprio mutuo, causato dall’aumento dei tassi variavili sui mutui.