Il trattamento di integrazione salariale nel 2013

La prima circolare del 2013 dell’Inps è stata dedicata alle disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita: nello specifico, si è fatto riferimento al cosiddetto trattamento di integrazione salariale, con i nuovi settori a regime, le varie procedure concorsuali e le indennità di mancato avviamento al lavoro per i dipendenti del settore portuale. Anzitutto, l’ente previdenziale si è soffermato sull’estensione del trattamento straordinario. A decorrere dallo scorso 1° gennaio, infatti, sono previste disposizioni ben precise in questo senso, con gli obblighi contributivi estesi a diverse imprese.

Messaggio dell’Inps sul calcolo delle indennità

Il messaggio numero 18296 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha avuto come oggetto il Decreto legge 185 del 2009 (il cosiddetto “Decreto Anticrisi” per la precisione): più precisamente, il tutto rientra nell’attuazione di una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha riguardato i trattamenti di fine servizio destinati ai dipendenti pubblici. Il documento dell’ente, dunque, ha voluto illustrare quali sono le prime istruzioni dal punto di vista operativo.

Le somme ricevute a seguito di transazione per licenziamento sono TASSATE

Il lavoratore che perde il posto di lavoro a causa di licenziamento senza giusta causa e transige la controversia con il datore di lavoro, vede sottoposta a tassazione la somma ottenuta a titolo di risarcimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1349 del 25 gennaio 2010, così confermando un principio già più volte espresso in passato.

In sostanza, le somme di danaro versate dal datore di lavoro e percepite dal lavoratore quale risarcimento del danno subito per ingiustificato licenziamento, i compensi percepiti a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ed in genere qualunque compenso in danaro versato dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, rientrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del TUIR.