È passato più di un mese e mezzo da quando la nostra amministrazione finanziaria ha deciso di sciogliere tutti i dubbi relativi alla tassazione degli immobili presenti in uno stato estero: oltre alle precisazioni sull’onere d’imposta, infatti, l’Agenzia delle Entrate si è occupata anche del calcolo del valore di questi stessi immobili, un elemento da tenere bene in mente. Entrando più nello specifico, c’è da dire che i soggetti che devono applicare l’imposta in questione sono i proprietari, i titolari di diritti di usufrutto o anche di enfiteusi sugli immobili esteri, mentre lo stesso discorso non deve essere fatto per chi detiene la cosiddetta nuda proprietà. Come si ottiene, dunque, il calcolo dell’Imu per le case all’estero?
immobili all’estero
F24: tre codici per gli immobili detenuti all’estero
La risoluzione 54/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha consentito il debutto di tre nuovi codici tributo: si tratta del 4041, 4042 e 4043, vale a dire i riferimenti utili per il versamento d’imposta sul valore degli immobili che si trovano al di fuori dei nostri confini nazionali, senza dimenticare quelle attività finanziarie che sono anch’esse detenute in una nazione straniera. Ovviamente, questi stessi codici devono essere sfruttati all’interno del consueto modello F24. Questa imposizione tributaria è nata da poco meno di un anno, cioè da quando l’ha introdotta il Decreto Salva-Italia del governo Monti. I soggetti interessati sono quelle persone fisiche che vantano una residenza nel territorio dello Stato. Anzitutto, occorre ricordare che quando si ha a che fare con degli immobili (siano essi terreni o fabbricati) che vengono detenuti o goduti come diritto reale, allora l’imposta stessa deve essere pagata, senza fare troppo caso a quella che è la destinazione.
IMU sugli immobili all’estero: come funziona
L’imposta municipale unica opera anche per gli immobili che i residenti nazionali detengono all’estero. Stando a quanto previsto dalla manovra Monti, anche su tali immobili andrà applicata l’aliquota “standard” pari a 0,76 punti percentuali, operante sia nei confronti degli immobili detenuti in proprietà, sia per quanto concerne gli immobili che invece vengono detenuti sulla base di altro diritto reale, da contribuenti residenti in Italia, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto.
Il valore da considerare come base imponibile, in quaesto caso, è dato dal costo risultato dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. La base di partenza sarà pertanto data dall’atto notarile di compravendita o dal valore di mercato in assenza della documentazione che possa comprovare l’originario acquisto.