Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: Scadenza imminente

Facciamo un passo indietro, la Finanziaria 2008 ha dato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili
  • terreni agricoli
  • partecipazioni non quotate possedute al 01.01.2008.

Per quanto riguarda le partecipazioni è bene ricordare che la finanziaria ha previsto solo quelle non in regime di impresa, da parte di:

  1. persone fisiche
  2. società semplici
  3. associazioni professionali
  4. enti non commerciali.

L’iter per la rivalutazione richiedeva oltre alla relazione di un professionista incaricato, l’asseverazione e la perizia giurata di stima che doveva valutare il valore da rivalutare alla data del 01.01.2008, anche il versamento di un’imposta sostitutiva.

Come noto il versamento dell’imposta poteva essere effettuato sia in un’unica soluzione che ratealmente, massimo 3 rate, da effettuarsi con scadenza annuale entro il il 30.06.2008 (successivamente prorogato al 31.10. 2008).

Quindi 02.11.2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 01.10.2008., dato che il 31.10.2010 cade di sabato.

Allo stesso modo la Finanziaria del 2010 ha previsto la possibilità anche quest’anno di rivalutare come nel 2008 e pertanto il 02.11.2010 satrà l’ultimo giorno utile per effettuare  la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.

Di seguito un breve schema sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni in base alla FINANAZIARIA 2010.

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ristrutturazioni edilizie

La Finanziaria 2010 ha previsto di modificare e trasformare in modo permanente il regime agevolato dell’IVA al 10% sulle ristrutturazioni edilizie.

Infatti l’aliquota IVA agevolata al 10% riguarderà gli interventi realizzati in fabbricati con destinazione abitativa privata prevalente e si applicherà alle prestazioni di lavoro, alla fornitura di beni e di materiali.

L’unico vincolo esistente e che questi interventi non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione; per significativo si intendono:

  1. montacarichi,
  2. ascensori infissi (sia interni che esterni),
  3. video-citofoni,
  4. apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria,
  5. sanitari e rubinetterie per bagni e impianti di sicurezza.

Per questi beni l’IVA si potrà applicare sempre al 10% fino a concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.