Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7900 del 28 marzo 2013, dovrà essere il fisco a provare l’esistenza di fatture false. In altri termini, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, è stato affermato che sarà l’amministrazione finanziaria a dover avere l’onere di dimostrare – anche mediante l’ausilio di presunzioni semplici – la connivenza tra il cliente e il fornitore.
fatture
Fattura elettronica e semplificata 2013
Secondo quanto contenuto all’interno della legge di stabilità, sarà più semplice adottare la fattura elettronica, andando così a dematerializzare i rapporti tra clienti e fornitori. Si intenderà come elettronica qualsiasi fattura emessa e ricevuta in formato – appunto – elettronico, con autenticità dell’origine e integrità di contenuto desunta non solamente mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi) o mediante la firma elettronica qualificata o digitale, ma anche e comunque attraverso dei sistemi di controllo di gestione che siano in grado di assicurare un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione.
Fatture false con ritocco a mano
Attenzione a gonfiare gli importi delle fatture attraverso l’ausilio della penna. Stando a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 44479 del 15 novembre 2012, infatti, scatta una pronta condanna per fatture false se gli importi sono “gonfiati” a mano. Ne consegue la possibilità di condannare l’imprenditore che abbia incrementato gli importi dei documenti contabili, con responsabilità penale da escludersi solamente nel caso in cui il contribuente imputato dimostri l’effettivo esborso di denaro.
Fatture con sconto segnale di elusione fiscale
Attenzione all’emissione di fatture con eccessivi sconti. È infatti potenziale elusione fiscale trasferire il ramo d’azienda insieme alle passività se l’impresa cedente ha già scontato le fatture, divenendo altresì del tutto irrilevante che il contributo abbia dimostrato l’inerenza dei debiti con i rami dell’azienda stessa. A stabilirlo è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19566 del 9 novembre 2012, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Vediamo allora quanto stabilito nella pronuncia della Suprema Corte.
Fatture con il registratore di cassa
Ancora pochi mesi e gli esercenti potranno produrre delle vere e proprie fatture attraverso i registratori di cassa. Una novità, presente nello schema di decreto messo a punto dal ministero dell’economia e delle finanze, che con decorrenza 1 gennaio 2013 fornirà un’ulteriore possibilità a tutti i negozianti e professionisti. Rimarrà comunque obbligatoria l’indicazione del numero di partita IVA / codice fiscale del destinatario, in aggiunta alla possibilità di emettere una fattura semplificata per gli importi di minore entità.
Obbligo fatturazione extra Ue 2013
Stando a quanto previsto dalla bozza del d.lgs. di recepimento della direttiva 2010/45/UE predisposta dai tecnici del ministero dell’economia in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, dal 2013 l’emissione della fattura per le operazioni non territoriali diverrà obbligatoria, con conseguente ampliamento del volume d’affari. Rientrano così nell’obbligo di fatturazione tutte le operazioni extra territoriali, come ad esempio una consulenza resa a un soggetto estero o la riparazione di un immobile che si trova nelle aree di riferimento.
Annotazione fatture false non è reato
Non è reato ma, come vedremo, è un comportamento pur sempre produttivo di gravi conseguenze, l’annotazione di fatture false. L’indicazione di tali documenti nella contabilità aziendale non è infatti in grado di produrre effetti sotto il profilo penale, visto e considerato che tale responsabilità sorge solamente in sede di presentazione della dichiarazione.
Pagare le fatture in ritardo
Il ritardo nei pagamenti (della pubblica amministrazione, ma non solo) costituisce una delle piaghe più gravi dell’economia imprenditoriale italiana. I tempi di incasso dei crediti – complice l’aggravarsi della crisi – si stanno dilungando in maniera eccessivamente preoccupante, generando gravi tensioni di liquidità in capo alle organizzazioni imprenditoriali che, d’altra parte, si devono altresì scontrare con i timori di credit crunch dal settore bancario.
Ma a quanto ammontano i ritardi nel pagamento delle fatture? Secondo quanto afferma il Barometro diffuso da Atradius, una delle società leader nel mondo dell’assicurazione del credito, del recupero credito e delle cauzioni, in Italia circa il 40% delle fatture viene pagato dopo la scadenza, mentre il 5,4% dei crediti commerciali sul mercato domestico è risultato inesigibile, generando una perdita secca nel conto economico delle imprese.
Fatture false, non sempre è reato
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n. 41444 del 14 novembre 2011, sul tema delle fatture false. Secondo la Suprema Corte, non sussisterebbe il reato di dichiarazione fraudolenta (e conseguente reato con sequestro sui conti dell’imprenditore “colpevole”) nell’ipotesi di fatture soggettivamente false, ovvero di quei documenti che sono rispondenti a operazioni commerciali reali, ma con soggetti diversi.
Gli importi corrispondenti alle fatture che rientrano nella categoria di cui sopra, vanno infatti considerati comunque come costi effettivamente sopportati dall’azienda e, pertanto, l’imprenditore non può rispondere di omessa dichiarazione, ammesso che tali costi portino l’evasione al di sotto della soglia di punibilità attualmente stabilita nei 77.468,53 euro.
Fatture, inversione dell’onere della prova in caso di esibizione in fotocopia
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Sez. Trib. 13943, 24.6.2011) in merito all’esibizione delle fatture in fotocopia, invertendo l’onere della prova secondo quanto aveva invece stabilito il giudice di merito.
Il caso sul quale si è pronunciata la Suprema Corte è relativo alla conservazione delle fatture in originale. Per la Cassazione, spetta al contribuente l’onere di provare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dimostrando l’esistenza di una causa di forza maggiore che gli ha impedito di conservare le copie originali (es. perdita o smarrimento), con conseguente presentazione delle sole fotocopie.