Esenzioni dell’Imu più chiare per gli enti no profit

L’Imposta Municipale Unica ha ancora spazio e motivo per essere approfondita (vedi anche Dichiarazione Imu chi può non presentarla). In effetti, il Dipartimento delle Finanze ha reso note quarantotto ore fa ben due risoluzioni a tal proposito, cercando di far capire come devono essere applicate in maniera corretta le esenzioni relative all’Imu. Volendo essere ancora più precisi, il riferimento è andato a quegli immobili che sono usati dagli enti non commerciali, in modo da rendere ancora più elastica l’interpretazione della norma in questione. Anzitutto, si deve parlare della risoluzione 3/Df.

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L’esenzione Iva per le prestazioni degli odontotecnici

Le prestazioni di servizio che vengono rese e poste in essere dagli odontotecnici beneficiano di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva): questa constatazione deriva direttamente dalla lettura del decimo articolo del Dpr 633 del 1972, vale a dire il decreto che ha sancito il tributo in questione. Nel dettaglio, se si va a leggere il numero diciotto di questo stesso articolo, ci si accorge come tra le operazioni esenti dall’imposta vi siano anche le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

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Le esenzioni Iva delle prestazioni per i disagiati

La povertà e la presenza di persone che non hanno una fissa dimora sono delle piaghe che possiamo riscontrare purtroppo in moltissime città in tutto il mondo, senza alcuna distinzione dal punto di vista geografico: per fortuna, però, esistono anche delle prestazioni di assistenza ambulatoriale nei confronti di questi soggetti più sfortunati, ma in che modo si possono considerare tali attività se si ragiona in termini tributari? In particolare, bisogna capire se tali prestazioni possono essere considerate esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto.

Le esenzioni della dichiarazione dei redditi

Come è noto dal diritto italiano, ogni singolo anno i cittadini italiani, in quanto contribuenti, devono presentare all’amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi: si tratta del documento fiscale che deve essere compilato in modo da portare a conoscenza della stessa Agenzia delle Entrate i redditi che sono stati conseguiti nel corso dell’anno precedente. Ci sono però delle precisazioni importanti da fare in questo senso, in particolare per quel che concerne i redditi che sono esenti da tale tipo di dichiarazione. Quali casi possono rientrare in questo novero così specifico? Entrando maggiormente nel dettaglio, bisogna rifarsi a quello che prevede la legge. Anzitutto, non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi tutti quei soggetti che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da pensione che viene corrisposto da un solo datore di lavoro, ragione per la quale è prevista l’effettuazione delle ritenute di acconto.

Acconto ICI ed esenzioni

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ICI 2009

Scadrà domani, 16.06.20091  il versamento per l’acconto ICI 2009, come per l’anno passato anche quest’anno è in vigore l’esenzione per l’abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione le abitazioni di “lusso”, cioè quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (castelli) che, se adibite a prima casa, beneficiano dell’aliquota ridotta e della detrazione stabilite dal Comune.

Ma l’esenzione non vale solo per i possessori di abitazione adibita a residenza, abitazione principale, infatti chi ha dato un’abitazione in uso gratuito a parenti che vi risiedono sarà allo stesso modo esentato dal versamento dell’ICI.

Ma in questo caso però il contribuente dovrà presentare il modello di comunicazione ICI al comune di ubicazione dell’immobile per comunicare la variazione d’imposta.