Detrazione spese per l’acquisto di mobili e pc valida anche se i lavori sono iniziati successivamente

E’ stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 21/E del 23.04.2010 contenente chiarimenti in merito alle detrazioni spettanti ai contribuenti per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, risparmi energetico e recupero edilizio, che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione.

L’agenzia ha chiarito che per gli interventi di risparmio energetico a cavallo di due anni, l’agevolazione Irpef, Ires non è persabasta che sia stata inviata entro il 31.03.2010 la relativa comunicazione alle Entrate per i pagamenti effettuati nel 2009.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.

55%: Calendario adempimenti

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Con apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni potrà essere presentata, con decorrenza 04.01.2010, la comunicazione telematica alla stessa Agenzia degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55%.
I provvedimenti ministeriali del 06 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009 obbligano all’effettuazione della comunicazione i soggetti che contemporaneamente soddisfano queste 2 condizioni:

  1. proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009;
  2. hanno sostenuto spese agevolate nel corso dell’anno 2009;

Entro il 31.03.2010 andranno comunicate con la nuova modalità le spese sostenute nel 2009, esclusivamente per interventi iniziati prima del 31.12.2009 e che proseguiranno nel 2010 e/o anche per gli anni successivi.

Entro invece il 31.03.2011 vanno comunicate le spese sostenute nell’anno 2010, ma l’invio va effettuato esclusivamente se i lavori, iniziati prima della fine dell’anno 2010, proseguiranno anche per l’anno o gli anni successivi.

Detrazione 55%: Approvato il modello

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L’Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato, un po in ritardo, il modello da compilare per richiedere i benefici della detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il modello dovrà essere utilizzato da:

  • i contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Che iter bisogna seguire per richiedere la detrazione?

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione dovrà essere inviata per tutti quei lavori che procedono oltre il periodo d’imposta, 2008, al fine di comunicare l’ammontare delle spese sostenute negli anni antecedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

E per quelli che iniziano i lavori nel 2009 e li terminano nel 2010?
In questo caso dsi dovrà utilizzare il modello per le spese sostenute nel 2009 e presentarlo entro il  entro il 31 marzo 2010 in via telematica.

Mentre la comunicazione all’Enea andrà fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Redditometro: Tutto da rifare

Contnua la polemica sul Redditometro che anche dopo l’aggiornamento del 2009 ci si pone il dubbio circa l’effettiva efficacia dello strumento. Infatti il redditometro cosi come è strutturato attualmentre necessiterebbe

Pronto il bonus sulle bollette elettriche

E’ stata pubblicata sulla Gazzatta Ufficiale n. 258 del 04.11.2008 la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas contenentee le indicazioni operative ed applicative del “bonus” sulle bollette elettriche per le famiglie disagiate.

Il bonus sulle bollette elettriche , come ricorderete (leggi qui), era stato previsto alla fine del 2007 dal Governo Prodi.

Ricordiamo che lo sconto sulle bollette elettriche dovrebbe garantire, a chi versa in condizioni di disagio, un risparmio quantificato in circa il 20%, su base annua, dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che posseggono un contatore con potenza massima di 3 kilowatt.

Secondo le stime dell’Autorità per l’energia elettrica il bonus sulle bollette elettriche riguarderà circa 5 Milioni di famiglie erogando sconti per il 2008 di:

  1. € 60,00 all’anno per un nucleo familiare di 1-2 persone,
  2. € 78,00 euro all’anno per 3-4 persone,
  3. € 135,00 euro all’anno per un numero di persone superiore a quattro.

Bonus sociale sulle bollette della luce

Per le famiglie che vivono in condizione economiche disagiate vi è la possibilità di richiedere il Bonus sociale sulle bollette della luce.

A ricordarlo e l’associazione Adiconsum che precisa che sussitono alcuni requisiti da rispettare per poterne usufruire tipo: ISEE del nucleo familiare non superiore a € 7.500,00 annue, importo del Bonus sociale sulle bollette della luce in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare.

Il Bonus sociale consiste in un agevolazione di:

  1. € 60 annue per i nuclei familiari fino a 2 persone;
  2. € 78 euro per i nuclei familiari di 3-4 persone.
  3. Direttamente in bolletta fino ad un massimo dei € 135 per i nuclei familiari oltre le 4 persone.