Fisco e impresa: il regime di attrazione europea

Per le imprese che non sono italiane, ma che risiedono comunque in uno Stato membro dell’Unione europea, c’è la possibilità ai fini fiscali di avvalesi del cosiddetto regime di attrazione europea. A patto che la nuova attività in Italia non sia stata avviata prima del 31 maggio del 2010, l’impresa residente in uno stato Ue diverso dall’Italia può avvalersi nel nostro Paese, per un periodo pari a tre anni, anche per i dipendenti e per i collaboratori, del regime fiscale del Paese d’origine o quello di un altro Stato membro dell’Ue.

Prestiti dell’azienda ai dipendenti

Beneficio fiscale concesso ai dipendenti per i prestiti ricevuti dall’azienda.

Proprio questo il tema della risoluzione n. 46/2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie delucidazioni in merito all’applicabilità del beneficio fiscale per detti prestiti.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che gli interessi sui prestiti concessi dall’azienda ai propri dipendenti concorrono alla formazione del reddito per il 50% della differenza fra il tasso di sconto annuale e quello applicato sugli interessi stessi, anche se è il lavoratore a indicare l’istituto di credito.

Le somme ricevute a seguito di transazione per licenziamento sono TASSATE

Il lavoratore che perde il posto di lavoro a causa di licenziamento senza giusta causa e transige la controversia con il datore di lavoro, vede sottoposta a tassazione la somma ottenuta a titolo di risarcimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1349 del 25 gennaio 2010, così confermando un principio già più volte espresso in passato.

In sostanza, le somme di danaro versate dal datore di lavoro e percepite dal lavoratore quale risarcimento del danno subito per ingiustificato licenziamento, i compensi percepiti a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ed in genere qualunque compenso in danaro versato dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, rientrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del TUIR.

Ferie pagate al dipendente? sono detraibili dal reddito d’impresa

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Ferie pagate al dipendente

La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza   N.871/2009,  che se un dipendente trasforma in denaro le ferie che non è riuscito a prendere, l’azienda può detrarre le somme dai redditi dell’impresa.

Il tutto nasce da una richiesta del Fisco ad una società di adeguare i versamenti delle imposte sostenendo che:

«il diritto alle ferie è per legge irrinunciabile» e i giorni di riposo «devono essere goduti dal dipendente nello stesso anno in cui sono maturati». Se ciò non è possibile per esigenze di servizio «l’indennità per ferie non godute», versata al lavoratore l’anno successivo, «è un accantonamento e non un costo».

Detrazioni: I dipendenti dovranno presentare la richiesta all’azienda

dipendenti.jpgGestione più complessa a partire dal 2008 per lavoratori e aziende in materia di detrazioni di lavoro dipendente e per carico di famiglia. Il lavoratore dovrà, infatti, presentare ogni anno alla propria azienda un’apposita dichiarazione se vuole beneficiare delle detrazioni di imposta per il rapporto di lavoro e per i familiari a carico.

Pensioni: Novità



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Con la legge 247 del 24 dicembre 2007, che ha recepito i contenuti dell’accordo del 23 luglio fra Governo e parti sociali, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione di anzianità e sono state introdotte le finestre per la pensione di vecchiaia.
Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che matureranno i requisiti a partire dal 2008. Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.
Secondo l’Inps che, con il messaggio 30923, ha riepilogato le principali novità previdenziali della legge 247/07 e allargato i vantaggi del riscatto dell’università, il riscatto ha valore ai fini dell’anzianità anche per chi va in pensione contributiva con 35 anni di versamenti e non solo per le pensioni di vecchiaia con 40 anni di contributi.