Per quest’anno, il termine del 28 febbraio – scadenza entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare la certificazione cosiddetta CUD, riepilogativa delle somme erogate in favore del dipendente e le relative ritenute d’acconto versate – è prorogato al 01.03.2010, in quanto il 28 cade di domenica.
Si ricorda che nella “Parte A” della certificazione detta (CUD) vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta e gli altri dati fiscale; nella “Parte B“, invece, il CUD deve indicare i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati all’INPS o all’INPDAP, ed altri dati di natura previdenziale.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il CUD in duplice copia; è ammessa la trasmissione anche in formato elettronico purchè il datore di lavoro si accerti che il dipendente ha la possibilità di materializzare il documento in forma cartacea.