Dichiarazione Iva autonoma ed unificata

Dall’1 febbraio al 30 settembre di ogni anno, oppure entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Sono questi, rispettivamente, i termini di presentazione della dichiarazione Iva nel caso di presentazione in via autonoma, oppure unificata, ovverosia assieme al modello Unico. Quelle indicate, tra l’altro, sono scadenze classiche ma suscettibili di anno in anno di possibili variazioni/proroghe, ragion per cui l’Agenzia delle Entrate invita sempre il contribuente a consultare lo scadenziario fiscale al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dichiarazione Iva 2011: sui ritardi nessuno sconto

Quando si tratta di assolvere agli adempimenti fiscali, entro un certo termine, la malattia del contribuente non giustifica eventuali ritardi nella presentazione, ad esempio, di dichiarazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni. Lo ha stabilito la Cassazione con una recentissima sentenza da cui è emerso in particolare, in accordo con quanto riportato dal Quotidiano telematico Fiscooggi.it, come la malattia non giustifichi la presentazione della dichiarazione Iva oltre i termini.

Saldo IVA 2009

E’ scaduto ieri il termine per il versamento del saldo IVA 2009, cod. tributo 6099. Per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico 2010, che non hanno versato il

770/2009 Semplificato: Scadenza in arrivo

770_2009

770/2009

Si avvicina il termine di presentazione del modello 770/2009 semplificato, infatti scadrà il 31.07.2009 il termine ultimo per la presentazione telematica dei redditi assoggettati a ritenuta corrisposti nell’anno precedente da parte dei sostituti d’imposta.

Ma chi è obbligato alla presentazione del modello?

Secondo le istruzioni ministeriali sono i seguenti soggetti:

  • società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
  • enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
  • associazioni non riconosciute, consorzi,  aziende speciali;
  • società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
  • condomini;
  • società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato;
  • società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni;
  • aziende coniugali se l’attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole o arti e professioni;
  • eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
  • soggetti che corrispondono redditi esenti da IRPEF assoggettati a contribuzione Inps;
  • curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto, nonché soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

ICI 2008 approvato il modello

ici-2008

MODELLO ICI 2008

E’ stato approvato il 12.05.2009 il modello per la dichiarazione ICI del  2008 da utilizzare oramai in poichissimi casi, infatti è diventato effettivo l’interscambio informativo dei dati catastali, accertato con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, i Comuni, infatti, posso accedere direttamente alle informazioni contenute nella banca dati catastale.

Quindi il modello va presentato nei seguenti casi:

  • quando gli immobili godono di riduzione dell’imposta (come nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, o di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale)
  • quando sono oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il modello unico informatico (Mui), adoperato dai notai per registrare, trascrivere, iscrivere, annotare nei registri immobiliari e per le volture catastali di atti relativi a diritti sugli immobili (ad esempio, gli immobili situati nei Comuni dove le funzioni catastali sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano)
  • il Comune non è in grado di acquisire le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo (quando, ad esempio l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria, il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa o l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato).

In tutti gli altri casi non deve piu essere compilato ed inviato il modello ICI ai comuni dove sono ubicati gli immobili in oggetto.

Tornando alle casistiche previste per l’invio del modello ricordiamo che i termini per la presentazione sono i seguenti: