Isee 2014, sparisce l’autocertificazione

Il nuovo Isee, l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente, valuta e raffronta la condizione economica dei nuclei familiari per regolamentare l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dal governo. Il nuovo

Cedolare secca, le nuove importanti detrazioni fiscali

Piano da più di 1,7 miliardi suddiviso primariamente su incentivi fiscali, con l’obiettivo di rilanciare l’edilizia residenziale pubblica e aumentare l’offerta di alloggi popolari. Questo è il piano casa presentato da Renzi, messo a punto dal ministro Lupi, approvato dal Consiglio dei ministri.

tasse

Necessario contratto Fornitore- Azienda per detrarre la fattura

Secondo le ultime statistiche, si ritiene che in Italia il popolo delle partite Iva siano più di otto milioni. Per monitorare e tenere sotto controllo il tutto l’Agenzia delle Entrate ha un lavoro troppo gravoso. Per molto tempo non sono state controllate le detrazioni delle fatture poste in essere da professionisti ed autonomi ma una recente ordinanza della Cassazione ha fatto chiarezza su alcuni punti.

Detrazione costi anche per fatture non contabilizzate

Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14902 del 5 settembre, l’Agenzia delle Entrate non può negare la detrazione dei costi affermando che le fatture sono false poiché non sono contabilizzate presso il fornitore. In altri termini, il contratto e il relativo pagamento sarebbero elementi sufficienti per permettere al contribuente di dimostrare l’esistenza dell’operazione commerciale a monte e, pertanto, poter godere a valle delle relative detrazioni.

Scheda carburante necessaria per la detrazione

La scheda carburante è l’unico strumento attraverso il quale è possibile condurre legittimamente in deduzione le spese relative ai carburanti per l’autotrazione. La cara e vecchia scheda non può pertanto essere sostituita da alcuna prova. Ad affermarlo è una conclusione cui è giunta la commissione tributaria regionale del Lazio con la pronuncia n. 223/04/2012 depositata in segreteria in data 10 luglio scorso, con la quale si contribuisce a eleggere la scheda carburante quale mezzo fondamentale per ottenere i benefici fiscali tradizionalmente previsti.

Detrazione spese per l’acquisto di mobili e pc valida anche se i lavori sono iniziati successivamente

E’ stata rilasciata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 21/E del 23.04.2010 contenente chiarimenti in merito alle detrazioni spettanti ai contribuenti per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, risparmi energetico e recupero edilizio, che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione.

L’agenzia ha chiarito che per gli interventi di risparmio energetico a cavallo di due anni, l’agevolazione Irpef, Ires non è persabasta che sia stata inviata entro il 31.03.2010 la relativa comunicazione alle Entrate per i pagamenti effettuati nel 2009.

Modello 730, la documentazione deve essere presentata al CAF o al Professionista

Tornando sul tema della dichiarazione dei redditi ed in particolare sul modello 730 occorre ricordare che la documentazione da allegare al modello 730 deve essere obbligatoriamente presentata in originale al CAF o al professionista che si occuperanno di redigere e presentare il modello 730, per documentazione si intende non il CUD 2010 ma tutta l’altra documentazione necessaria alla redazione di un 730 tipo ricevute mediche ed altri oneri deducibili.

Questo per consentire di verificare la rilevanza dei dati indicati nella dichiarazione e soprattutto rilevare se rispettano le disposizioni in materia di deduzione, detrazione degli oneri, crediti d’imposta e ritenute d’acconto.

Detrazione retta iscrizione corsi per Dottorandi

Anche i “dottorandi” in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,  unico 2010, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di ricerca.

Ancora in tema di spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni IRPEF, si ricorda, infatti, che l’articolo 15 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, alla lettera e) ricomprende nel beneficio detto le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli Istituti statali.

Per prassi consolidata, la disposizione detta si applica anche alle spese sostenute per: la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali;

  1. la frequenza di corsi di perfezionamento;
  2. la partecipazione a master assimilabili a corsi universitari;
  3. la frequenza di corsi tenuti presso università straniere.

Ebbene, nell’ambito di applicazione della agevolazione detta, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito debbano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Detrazione spese sanitarie: Qualche piccolo chiarimento

Si allarga il campo delle spese sanitarie a fronte delle quali spetta al contribuente una detrazione IRPEF.

Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR indica le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% della parte eccedente la somma di € 129,11 delle spese sanitarie sostenute.

Sono considerate “spese sanitarie” al fine della applicazione della detrazione detta, fra le altre,:

  • le spese mediche e di assistenza specifica,
  • le spese chirurgiche,
  • le spese per prestazioni specialistiche,
  • le spese per protesi dentarie,
  • le spese per protesi sanitarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9/E del 16.02.2010, in risposta all’interpello di una contribuente la quale, a seguito di una grave forma tumorale e del conseguente ciclo chemioterapico, aveva subito la perdita dei capelli, ha stabilito che è è considerata ricompresa nella categoria di “protesi sanitaria“, l’acquisto della parrucca, in quanto consistente – nel caso di specie – protesi sanitaria, come tale detraibile ai sensi del citato articolo 15 lettera c) del TUIR.

Agevolazione sull’acquisto di un auto da parte di disabile

Il disabile che acquista una autovettura ha diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta.

Sono considerati “disabili” ai fini della applicazione della detta agevolazione i seguenti soggetti:

  • non vedenti,
  • sordi,
  • persone affette da handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
  • persone con gravi limitazioni nella deambulazione, affetti da pluriamputazioni o con ridotte od impedite capacità motorie.

La detrazione spetta per l’acquisto di un solo veicolo nel corso di un quadriennio e si applica ad una spesa massima di Euro 18.075,99.

Naturalmente la spesa va documentata e deve essere intestata a:

  1. se il disabile è titolare di un proprio reddito superiore ad Euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato direttamente a lui stesso;
  2. se il disabile è, invece, nel carico fiscale di un familiare, il documento comprovante la spesa può essere intestato al disabile stesso oppure alla persona della quale risulti a carico.

Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).

Detrazione 55%: Approvato il modello

ripsarmio-energetico

L’Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato, un po in ritardo, il modello da compilare per richiedere i benefici della detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il modello dovrà essere utilizzato da:

  • i contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Che iter bisogna seguire per richiedere la detrazione?

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione dovrà essere inviata per tutti quei lavori che procedono oltre il periodo d’imposta, 2008, al fine di comunicare l’ammontare delle spese sostenute negli anni antecedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

E per quelli che iniziano i lavori nel 2009 e li terminano nel 2010?
In questo caso dsi dovrà utilizzare il modello per le spese sostenute nel 2009 e presentarlo entro il  entro il 31 marzo 2010 in via telematica.

Mentre la comunicazione all’Enea andrà fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Bonus elettrico prorogato al 30 Giugno

bonus-elettrico

Più tempo per presentare la domanda per il Bonus elettrico, infatti è stata prorogata la scadenza dal 30.04.2009 al  30.06.2009, ben 2 mesi in più.

La proroga è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico.

Come gia detto la domanda ha valore retroattivo e quindi chi presenterà la domanda il 30.06.2009 potrà beneficiare del bonus dal 01 Gennaio 2008 oltre che per i 12 mesi del 2009, mentre coloro che presenteranno la domanda dopo il 30.06.2009 riceveranno il bonus solo ed esclusivamente per il 2009.

Il buonus è stimato in un minimo di circa € 58  ad un massimo di  130 euro l’anno per le famiglie in condizioni di disagio economico e di €150 euro.

Riepilogando vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e per farlo senza possibilità di fraintendimenti riportiamo testualmente le note del ministero per lo sviluppo economico: