Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, le imposte vanno pagate laddove la società possiede la propria sede amministrativa. La Suprema Corte è infatti intervenuta in materia e, con la sentenza n. 7080 del 23 febbraio 2012, ha affermato che paga le imposte in Italia anche la società che – pur avendo sede legale e oggetto sociale all’estero – ha all’interno dei confini del Paese la propria sede amministrativa.
La motivazione fondamentale della pronuncia della Suprema Corte risiede nell’applicazione restrittiva del principio secondo cui – con riferimento alle società – la nozione di residenza fiscale andrebbe stabilita sulla base dell’art. 5, comma 3, del Tuir, considerando residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la propria sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.