Tasse, si pagano dove si ha la sede amministrativa

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, le imposte vanno pagate laddove la società possiede la propria sede amministrativa. La Suprema Corte è infatti intervenuta in materia e, con la sentenza n. 7080 del 23 febbraio 2012, ha affermato che paga le imposte in Italia anche la società che – pur avendo sede legale e oggetto sociale all’estero – ha all’interno dei confini del Paese la propria sede amministrativa.

La motivazione fondamentale della pronuncia della Suprema Corte risiede nell’applicazione restrittiva del principio secondo cui – con riferimento alle società – la nozione di residenza fiscale andrebbe stabilita sulla base dell’art. 5, comma 3, del Tuir, considerando residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la propria sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

La scheda carburante è utile anche per i costi dei macchinari edili

La deduzione dei costi per carburante e gasolio da parte di una impresa edile che ha acquisito dei macchinari in cantiere non ha alcuna ragione di esistere nel caso dell’assenza delle schede carburanti in cui annotare tutte le componenti di reddito: lo ha stabilito appena due settimane fa (lo scorso 25 novembre per la precisione) la Corte di Cassazione con un’apposita sentenza, ricordando che questo documento diventa obbligatorio in moltissimi casi, tra cui si possono citare macchinari come i muletti, le pale meccaniche, le ruspe, le betoniere, i carrelli elevatori e i trasportatori, molto diffusi proprio nell’ambito delle costruzioni. In effetti, questi mezzi sono dotati di un motore che è idoneo a fornire al veicolo stesso un movimento del tutto autonomo, un elemento di cui tenere senz’altro conto.

Fatture false, non sempre è reato

La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n. 41444 del 14 novembre 2011, sul tema delle fatture false. Secondo la Suprema Corte, non sussisterebbe il reato di dichiarazione fraudolenta (e conseguente reato con sequestro sui conti dell’imprenditore “colpevole”) nell’ipotesi di fatture soggettivamente false, ovvero di quei documenti che sono rispondenti a operazioni commerciali reali, ma con soggetti diversi.

Gli importi corrispondenti alle fatture che rientrano nella categoria di cui sopra, vanno infatti considerati comunque come costi effettivamente sopportati dall’azienda e, pertanto, l’imprenditore non può rispondere di omessa dichiarazione, ammesso che tali costi portino l’evasione al di sotto della soglia di punibilità attualmente stabilita nei 77.468,53 euro.

Spese pubblicitarie, indeducibili quelle per promozioni altrui

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema della deducibilità delle spese pubblicitarie. Con la sentenza n. 24065 del 16 novembre 2011, la Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, affermando che non sono deducibili le spese sostenute per supportare la pubblicità di un’altra spesa, poiché non inerenti, e non suscettibili di generare un immediato vantaggio mediatico.

Ricordiamo che l’attuale normativa fiscale consente la deducibilità delle spese di pubblicità, promozione e propaganda, nell’esercizio in cui sono state effettivamente sostenute o, in alternativa, in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute, e nei due esercizi successivi (pertanto, per un totale di tre esercizi), a patto che sia verificaibile il requisito della “inerenza”, cioè dello stretto collegamento tra la spesa sostenuta e il beneficio mediatico ottenuto.

Ici e immobili religiosi, nuova sentenza della Cassazione

La Cassazione detta ancora legge per quel che concerne la materia fiscale: una delle ultime sentenze della Suprema Corte ha riguardato, in particolare, l’Imposta Comunale sugli Immobili e gli edifici religiosi come i conventi e le abbazie. Tutto è nato dalla necessità di disciplinare in maniera adeguata una vicenda che ha visto come protagonisti il comune di Cannobio (siamo nella provincia di Verbania) e il locale Monastero delle Orsoline (non lontano dal Lago Maggiore). In pratica, si può parlare di un vero e proprio giro di vite, visto che è stato necessario comprendere se questi immobili potevano beneficiare realmente dell’esenzione dall’Ici anche in presenza di attività commerciali reali e concrete, come ad esempio l’ospitalità a pagamento e veri e propri trattamenti alberghieri.

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Aziende in chiusura e fatture: si configura la frode carosello

Le aziende e le imprese che sono costrette a chiudere la loro attività per fallimento o qualsiasi altra motivazione rappresentano un problema di non poco conto: tanto più che una sentenza di cinque giorni fa da parte della Corte di Cassazione ha aggiunto un nuovo tassello a questa fattispecie. Nello specifico, è l’aspetto contabile quello che va monitorato con la massima attenzione. In effetti, il pericolo è rappresentato da quelle fatture ricevute appunto da aziende destinate in maniera inesorabile alla chiusura: cosa accade esattamente? Secondo la pronuncia numero 19530 dei giudici di Piazza Cavour, il fatto che i fornitori commerciali non possano garantire una lunga esistenza dal punto di vista della durata temporale costituisce una vera e propria frode carosello (particolarmente diffusa nel settore automobilistico e dei beni ad alto valore aggiunto), una delle forme più diffuse di elusione del fisco.

Dichiarazione Iva 2011: sui ritardi nessuno sconto

Quando si tratta di assolvere agli adempimenti fiscali, entro un certo termine, la malattia del contribuente non giustifica eventuali ritardi nella presentazione, ad esempio, di dichiarazioni, con conseguente applicazione delle sanzioni. Lo ha stabilito la Cassazione con una recentissima sentenza da cui è emerso in particolare, in accordo con quanto riportato dal Quotidiano telematico Fiscooggi.it, come la malattia non giustifichi la presentazione della dichiarazione Iva oltre i termini.