Studi di settore per ex minimi

contribuenti-minimi-2012Secondo quanto riferiva Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore, appena pochi giorni fa, non è applicabile anche al 2012 la disposizione che prevedeva per il 2011 l’esclusione dagli accertamenti degli studi di settore per chi esce dal regime dei minimi. L’esclusione era in valore nonostante tali soggetti fossero precedentemente obbligati all’invio con modello Unico dei relativi questionari, e che non erano validi ai fini dell’accertamento.

I limiti di età per il regime dei contribuenti minimi

Le Entrate hanno fatto chiarezza sul regime dei nuovi minimi la scorsa estate, ma è normale che qualche dubbio possa sempre sorgere. In particolare, l’articolo 27 del Decreto legge 98 del 2011 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”) è dedicato proprio al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori che si trovano in mobilità. Ebbene, leggendo attentamente i primi due commi si parla anche di soggetti che sono appunto titolari di una impresa “minima”. Che cosa accade quando la persona in questione raggiunge il limite dei trentacinque anni prima dei quattro successivi a quello in cui l’attività viene avviata?

I contribuenti minimi e l’accesso all’archivio Vies

Contribuenti minimi e archivio Vies, che rapporto esiste tra le due fattispecie? Il problema può porsi quando questi soggetti provvedono a effettuare degli acquisti intracomunitari e c’è la necessità di sapere se anche essi possono essere inclusi all’interno dell’archivio: l’acronimo Vies, infatti, sta a indicare il Vat Information Exchange System, vale a dire il sistema di scambi di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei paesi dell’Unione Europea.

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Contribuenti minimi 2012: nessuna applicazione di ritenuta d’acconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento molto chiarificatore per rendere più trasparente il nuovo regime dei contribuenti minimi 2012: il direttore dell’Agenzia ha infatti affermato che coloro che rientrano nell’ambito dei requisiti dei nuovi minimi, non devono applicare la ritenuta d’acconto in fattura. Un provvedimento spiegabile in sintesi nel timore che il contribuente vada a credito (considerata la riduzione della tassazione al 5%).

A questo collegamento, in proposito, è possibile scaricare il provvedimento n. 185820/2011, che permetterà ai contribuenti interessati di poter verificare il possesso, o meno, dei requisiti utili per poter essere inquadrati nel nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

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Acconto irpef: la riduzione per cedolare secca e contribuenti minimi

Si è parlato diffusamente del Dpcm dello scorso 21 novembre: non si è trattato di un semplice testo normativo, ma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è intervenuto direttamente sull’Irpef. Come è ormai noto, l’acconto dell’imposta relativo al mese attualmente in corso è stato ridotto di diciassette punti percentuali (dal 99 all’82%) e il conseguente differimento del pagamento in questione per quel che concerne il periodo d’imposta del 2011. La novità deve essere ampliata nella sua strutturazione, quindi bisogna comprendere tutti i soggetti che vi sono coinvolti. Ad esempio, dettaglio non certo trascurabile, il minor acconto viene ad essere applicato anche al versamento della seconda rata o in alternativa del versamento unico relativo alla cosiddetto regime della cedolare secca sugli affitti.

Contribuenti minimi: la rivoluzione del Decreto 98/2011

Il termine “rivoluzione” può essere considerato forse troppo forte e più adatto a un accadimento storico, ma in questo caso sembra il più appropriato: in effetti, non si può parlare d’altro in riferimento ai contribuenti minimi e alle modifiche che ha subito il loro regime. Nel dettaglio, le varie agevolazioni sono state profondamente trasformate dal dettato di una legge, il Decreto 98 del 2011, la manovra correttiva che è stata approvata lo scorso mese di luglio. La novità più evidente riguarda l’aumento di questi contribuenti, visto che non vi saranno più due bensì tre categorie specifiche. Cerchiamo di capire, dunque, la situazione precedente e quella che si sta prospettando ora.

Acconto IVA 2009

acconto iva

ACCONTO IVA 2009

Entro lunedì 28.12.2009, i contribuenti obbligati alla liquidazione ed al versamento dell’IVA devono provvedere al calcolo ed al pagamento dell’acconto IVA 2009, il quale costituisce un’ anticipo dell’imposta dovuta per l’anno 2009.

Interessati all’adempimento fiscale risultano essere sia i soggetti che adottano la liquidazione mensile dell’imposta  sia trimestrale, i quali erano già attivi nel periodo 2008 e continuano ad esserlo nell’anno 2009.

Risultano viceversa esonerati dall’obbligo coloro che:

  1. hanno iniziato l’attività nell’anno 2009,
  2. cessato la stessa entro il 30.09 (se mensili) oppure entro il 30.11 (se trimestrali),
  3. coloro che nell’ultima liquidazione periodica di imposta per l’anno d’imposta 2008 evidenziato una somma a debito oppure a credito, dalla quale scaturisce un acconto inferiore al minimo dovuto (€ 103.29),
  4. coloro che utilizzando il metodo storico o presuntivo evidenziano una base di calcolo a credito,
  5. quelli che adottano particolari regimi fiscali (regime dei minimi, contribuenti in regime agricolo di esonero, ecc.).

Rimane invariata, rispetto agli anni precedenti, e con facoltà di scelta, la modalità di calcolo dell’acconto IVA ossia:

Ravvedimento per i Contribuenti Minimi

Se siete passati nel Regime dei Minimi e avete dimenticato di versare l’IVA avete tempo fino a domani per ravvedere. Infatti scade domani il termine per il ravvedimento operoso breve