Comunicazione indirizzo telematico e spesometro 2011

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno accolte fino al 20 aprile le comunicazioni dell’indirizzo telematico necessario per poter ricevere correttamente il modello 730-4 online. I sostituti di imposta, di conseguenza, hanno quindi a disposizione ancora qualche giorno di tempo in più rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo 2012, che era stata inizialmente indicata quale termine ultimo.

In merito, ricordiamo che l’invio dell’indirizzo telematico dove poter ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti, diviene passaggio obbligatorio per i datori di lavoro (pubblici e privati) e permette di poter effettuare correttamente le operazioni, fornendo il via libera al calcolo degli importi da trattenere o da rimborsare.

Beni ai soci, approfondiamo gli adempimenti necessari

Considerate le richieste di chiarimenti giunti al nostro blog, torniamo ad approfondire il tema delle comunicazioni relative ai beni aziendali concessi in godimento ai soci. Una comunicazione che dovrà essere assolta in via alternativa dalla persona giuridica concedente il bene, o dal socio, o dal familiare dell’imprenditore che riceverà in utilizzo il bene aziendale.

Obbligati alla comunicazione sono tutti gli esercenti delle attività di impresa, sia informa individuale che collettiva, le persone fisiche che detengono partecipazioni nella società che concede il bene, i familiari dell’imprenditore e dei soci, o i soci o i familiari di altra società del gruppo (l’obbligo della comunicazione opera infatti anche nei confronti dei soggetti che ricevono beni aziendali tra diverse società appartenenti ad uno stesso gruppo giuridico).

Avvisi fiscali, le caratteristiche delle nuove comunicazioni

Con il nuovo accertamento esecutivo, anche gli avvisi fiscali hanno subito qualche piccolo ritocco. Un rinnovamento in termini formali, ma che contiene altresì qualche novità anche in termini sostanziali. Vediamo quindi in sintesi quali sono le caratteristiche dei nuovi provvedimenti, in vigore dal 1 ottobre 2011.

Innanzitutto, l’elemento che salta maggiormente all’occhio è che l’avviso fiscale non è più una comunicazione cui seguirà l’iscrizione a ruolo, ma un vero e proprio atto di accertamento esecutivo. Nel secondo foglio sono infatti contenute le caratteristiche di valore di intimazione dell’atto ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, con l’avviso che dopo questo periodo l’atto diventerà esecutivo e che trascorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata all’Agente per la riscossione, senza preventiva notifica della cartella.

Tasse e comunicazioni di irregolarità

La presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte di un contribuente, ed a valere per quel dato anno di imposta, non esonera il contribuente a “rispondere” al Fisco nel caso in cui quest’ultimo poi negli anni successivi chieda di “dimostrare”, ad esempio, che la fruizione di deduzioni e/o detrazioni fiscali è avvenuta a fronte del possesso delle quietanze, delle ricevute, fatture e/o scontrini. Il Fisco quanto rileva maggiori imposte da pagare rispetto alle tasse già versate dal contribuente, non invia subito la cartella di pagamento, ma la cosiddetta comunicazione di irregolarità.

Comunicazioni Iva non residenti: come identificarsi

Ai fini delle operazioni e delle comunicazioni Iva, i soggetti non residenti, siano essi persone fisiche o soggetti diversi, al fine di identificarsi al Fisco italiano devono compilare un apposito modello, denominato “modello ANR/3“. La compilazione e la presentazione del modello, da parte del soggetto non residente, è obbligatoria prima che lo stesso effettui sul territorio italiano qualsiasi operazione rilevante. Il modello debitamente compilato si può presentare direttamente presso gli Uffici delle Entrate, anche avvalendosi di una persona che risulti essere appositamente delegata.

Categorie Iva

Civis online per le comunicazioni di irregolarità

Interpellare l’Agenzia delle Entrate via Web, in merito alle comunicazioni di irregolarità, senza recarsi presso l’Ufficio ed ottenendo una risposta in tempi molto brevi. Questo è quanto assicura “Civis“, un servizio di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, che fa risparmiare tempo e denaro al contribuente, ma che ottimizza anche il lavoro dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria dello Stato. Il Fisco, in merito alla richiesta inoltrata dal contribuente, infatti, fornisce come sopra accennato una risposta in tempi brevi e, nei casi più complessi, si può solo in una fase successiva fissare un appuntamento presso l’Ufficio delle Entrate.

Iva operazioni rilevanti: esonero comunicazione Amministrazioni Pubbliche

Riguardo alla comunicazione al Fisco delle cosiddette operazioni rilevanti, quelle che ai fini Iva, per intenderci, superano il controvalore dei 3 mila euro, le Amministrazioni pubbliche sono fuori dall’obbligo relativo alla segnalazione. A comunicarlo è stata l’Agenzia delle Entrate dopo che il Direttore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, nella giornata di ieri, martedì 21 giugno del 2011, ha firmato al riguardo un apposito provvedimento. Niente comunicazioni sulle operazioni rilevanti, quindi, da parte delle Regioni, dei Comuni, delle Province e di tutti quelli che rientrano tra gli organismi di diritto pubblico.

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Iva operazioni rilevanti con fattura: soglie e scadenze

Entro il prossimo 31 ottobre del 2011 dovranno essere comunicate al Fisco tutte quelle operazioni, cosiddette rilevanti, che con fattura sono state effettuate nel 2010 a fronte di un controvalore per singola operazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), pari o sopra il livello dei 25 mila euro. A ricordarlo ed a chiarirlo nei giorni scorsi è stata l’Agenzia delle Entrate con una apposita circolare, la numero 24/E, che detta soglie e scadenze per le operazioni rilevanti ai fini Iva sia per il 2011, sia per il 2012.

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Iva operazioni rilevanti: le scadenze

31 ottobre 2011. E’ questa la data ultima per la comunicazione, quest’anno, delle operazioni rilevanti ai fini Iva, quelle per intenderci sopra i 3.000 euro, che sono state effettuate nel 2010. A chiarirlo nei giorni scorsi con una circolare, la numero 24/E, è stata l’Agenzia delle Entrate nel precisare come invece poi dal 2012 il termine per la comunicazione cada il 30 aprile di ogni anno. Il tutto fermo restando, in ogni caso, che scatta l’esonero della comunicazione per quelle operazioni rilevanti ai fini Iva, nei confronti del consumatore finale.

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Iva e operazioni rilevanti: esonero con carta di credito

Per quelle movimentazioni che, ai fini Iva, sono effettuate nei confronti dell’utenza finale, ed avvengono con tracciabilità, ed in particolare con gli strumenti di moneta elettronica (Bancomat, carta di credito e/o carte prepagate), scatta l’esonero della dichiarazione nell’ambito delle cosiddette operazioni rilevanti. A ricordarlo con una Circolare, la numero 24/E, è stata l’Agenzia delle Entrate che, contestualmente, ai fini delle operazioni rilevanti ai fini IVA, quelle superiori ai 3 mila euro, ha fissato il calendario con i termini di scadenza per le comunicazioni.

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Elenco clienti/fornitori invio al 31.10.2011

Dopo l’addio del 2009 ritorna l’Elenco CLIENTI FORNITORI e nello specifico torna la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Infatti con scadenza 31.10.2011 dovranno essere comunicate, in modalità telematica, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000 per il periodo d’imposta 2010, cosi è stato stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010

Il provvedimento chiarisce ch euna volta entrato a regime la scadenza dell’Elenco CLIENTI FORNITORI sarà del 30 Aprile di ogni anno, spiegandoci meglio i soggetti interessati dovranno comunicare sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi (anche nei confronti dei privati) rilevanti ai fini IVA, per importi non inferiori ad € 3.000.

Comunicazione operazioni con paesi della Black List

E’ stato prorogato il termine per il primo invio delle comunicazioni riguardanti le operazioni IVA con i paesi rientranti nella Black List.

Il termine che doveva essere quello del 31.08.2010 è stato prorogato al 31.10.2010 e riguarderà tutte le operazioni svolte dal 01.07.2010.

Quando sarà  a regime la nuova comunicazione i contribuenti che svolgono operazioni con i paesi della Black List dovranno comunicare  entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento le operazioni svolte.