Cassazione: il commercialista non esonera dall’omessa dichiarazione

Il fatto che un determinato contribuente si avvalga di un professionista come il commercialista per i propri adempimenti fiscali non lo esime certo dalle proprie responsabilità nel caso di una omessa dichiarazione dei redditi o dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva): è questa la conclusione che è stato possibile ricavare da una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, la quale risale ormai a più di una settimana fa. La pronuncia dei giudici di Piazza Cavour si è resa necessaria a causa dell’impugnazione da parte dello stesso soggetto contro un’altra sentenza, vale a dire quella della Corte di Appello di Roma. Nel dettaglio, questa persona era stata condannata per l’omessa dichiarazione dell’Iva nel 2002 e nel 2003, nel rispetto del dettato del Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”).

Rischi commercialista nell’evasione IVA

Il commercialista che supporta il proprio cliente nel tentativo di evadere l’imposta sul valore aggiunto, può essere condannato come concorrente, e può pertanto subire il sequestro dei propri beni. A dirlo è una recente sentenza della Corte di cassazione, che con la pronuncia n. 13982 del 12 aprile 2012, ha confermato il sequestro per equivalente a carico di un commercialista che avevan annotato nella contabilità di un proprio cliente fatture relative a operazioni inesistenti, partecipando a una più vastsa operazione di frode fiscale.

Il commercialista si era difeso sostenendo che le somme bloccate dalle autorità nell’operazione di sequestro non erano pertinenti al reato commesso dal cliente, per il quale era stato indagato come concorrente. Una tesi difensiva, quella del commercialista, che non ha tuttavia convinto i giudici della Suprema Corte, che hanno di fatti dato il via a una pronuncia che sta già facendo discutere.

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Iva 2011 e contabilità, attenzione al luogo di conservazione

Quando le scritture contabili cambiano posto, ovverosia varia il luogo di conservazione, a chi spetta il compito di comunicarlo al Fisco, al vecchio depositario oppure al contribuente? Ebbene, al riguardo l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione, la numero 65/E, ha fornito dei chiarimenti in merito. Nel dettaglio, la comunicazione relativa alla variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili spetta al contribuente.

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Forfettone: Non è tutt’oro quel che luccica

Riprendiamo nuovamente il tema del Forfettone, che ha suscitato molto clamore, con una nota del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commmercialisti.

Le affermazioni, in alcuni casi giuste, del Dott. Siciliotti nascono dalla dichiarazione che tra i vantaggi nello scegliere il sistema Forfettone vi sarebbe quella di non dover piu “pagare” il commercialista.

Senza influenzare i lettori lascio alla lettura dell’ansa.

Commercialisti all’attacco sul fisco forfait varato dal governo per consentire ai lavoratori autonomi “marginali” di pagare una sola imposta forfait del 20%. “Non é tutto oro quel che luccica”, afferma il neo presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti che, in una nota, spiega che l’arrivo dell’imposta forfait è vero che cancella l’Iva e alcuni adempimenti, ma comporta anche la non applicazione dell’Irpef e delle detrazioni che questa imposta