Deducibilità auto aziendale al 20%

Con la legge di stabilità vengono in parte sostituite le novità precedentemente apportate dalla legge Fornero: il comma 501 dell’ultimo provvedimento del governo Monti ha infatti modificato le regole di deduzione dei costi auto di cui all’art. 164 del Tuir, andando a ridurre la quota di rilevanza dei costi al 20 per cento. Vediamo dunque quali caratteristiche e quali finalità assume tale innovazione fiscale.

Assicurazione auto senza tacito rinnovo: le novità 2013

Stando a quanto contenuto nelle disposizioni contenute nell’art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private), tutti i contratti  Rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Vediamo allora, più nel dettaglio, cosa sta per cambiare per tutti i titolari di un contratto di assicurazione auto.

Esclusioni regole auto aziendali

Ieri abbiamo avuto modo di notare in che modo si stiano evolvendo le regole di utilizzo e di deduzione delle auto aziendali. Una evoluzione che rischia di rendere sempre meno conveniente l’uso di una flotta aziendale, preferendo addirittura quella personale. Ad ogni modo, i cambiamenti di cui ieri abbiamo detto, non interessano alcune categorie professionali, come ad esempio gli agenti e i rappresentanti, per cui le nuove regole non vengono applicate, e tutto rimane come prima. Vediamo allora quale sia la situazione di beneficio per tali liberi professionisti.

Nuove regole auto aziendali

Cambiano, e radicalmente, le regole di utilizzo e di deduzione delle auto aziendali. Una variazione talmente significativa che, forse, spingerà a preferire l’utilizzo dell’auto privata rispetto a quella aziendale, visto e considerato che il continuo abbattimento delle percentuali di deduzioni dei costi auto rischia di sminuire i benefici dell’uso della flotta dell’azienda. Ma vediamo cosa è cambiato in seguito alle ultime manovre, e in che modo si distingueranno le categorie degli autoveicoli, e quali percentuali di deduzione saranno ad esse collegate.

Deducibilità auto aziendali

La legge di stabilità ha apportato significativi cambiamenti in materia di deducibilità delle auto aziendali. I commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge 92 / 2012 sono infatti intervenuti a modificare le precedenti disposizioni dell’articolo 164, dpr n. 917/1986, al fine di finanziarie la riforma del lavoro. L’intervento aveva originariamente previsto che a decorrere dal prossimo esercizio (cioè, dal 1 gennaio 2013) i costi di acquisto e di gestione di alcuni automezzi aziendali dovessero essere deducibili nella misura del 27,5 per cento anziché del 40 per cento, mentre quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, avrebbero visto  la deducibilità ridotta dal 90 al 70%.

La detraibilità dell’Iva per le auto aziendali a uso promiscuo

La Corte di Cassazione offre spesso delle pronunce che sono molto interessanti per l’intero ambito tributario: basti pensare alla sentenza che risale allo scorso 13 luglio, quando i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che l’Imposta sul Valore Aggiunto che deve essere applicata sulle auto aziendali a uso promiscuo può essere detrattata esclusivamente in caso di una dimostrata inerenza con l’attività d’impresa. In questa maniera, gli ermellini hanno di fatto dato ragione alla nostra amministrazione finanziaria, la quale aveva inoltrato uno specifico ricorso contro una società intenzionata a ottenere il rimborso dell’Iva proprio per queste vetture.