Novità importanti per la circolazione degli assegni senza la necessaria clausola di intrasferibilità. Con una disposizione interpretativa, infatti, il correttivo che modifica e integra il d. lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, chiarisce che costituiscono violazione, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolare, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità (ricordiamo, necessaria per importi pari o superiori a 1.000 euro).
Inoltre, precisa il provvedimento correttivo, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto differente, costituiscono violazione punibile. Eliminato così l’equivoco per cui chi riceve i titoli irregolari non andrebbe incontro alle sanzioni.