L’accesso alle borse di studio, alle mense ed agli alloggi per studenti universitari, dichiarando un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) falso, rappresenta un’indebita fruizione perseguibile alla stregua dell’evasione fiscale. Al riguardo nella Regione Liguria, in accordo con quanto riportato da Fiscooggi.it, il Quotiano Telematico dell’Agenzia delle Entrate, sono scattati controlli su tutta una serie di posizioni sospette, da cui sono emersi casi di reddito superiore ai limiti Isee dichiarati per l’accesso alle borse di studio, alle mense e/o agli alloggi dei figli che studiano all’Università.
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Vitto e alloggio: IVA non detratta non è un costo
Riportiamo una nota del sole 24 ore che volutamente eviteremo di commentare lasciando ai nostri lettori tutti i commenti che riterranno piu appropriati. Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, con
Detrazione IVA spese vitto e alloggio: Chiarimenti
Come annunciato a Gennaio è partita la deducibilità delle spese per vitto e alloggio, leggi qui.
Per chiarire alcuni dubbi l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 6 del 03.03.2009 con la quale ha fornito i dovuti chiarimenti in tema di spese di vitto e alloggio.
Il chiarimento principale riguarda l’IVA sugli acquisti per spese sostenute per vitto e alloggio (alberghi e ristoranti) che il contribuente non ha detratto, queste infatti dovranno essere recuperate a tassazione nel modello Unico.
Deduzione integrale per le spese delle mense aziendali.
Spese vitto e alloggio parte la deducibilità
E’ operativa la deducibilità delle spese per vitto e alloggio al 75%, si parla di costi, in quanto l’IVA gia dal 2008 era detraibile, LEGGI QUI.
Infatti dal 01.01.2009, secondo la disposizione legislativa contenuta nell’art.83 del Decreto Legge numero 112/2008, riguardante la restrizione della deducibilità al 75% per le spese di vitto e alloggio sopportate sia dai lavoratori autonomi che nell’ambito del reddito d’impresa, è entrata a pieno regime.
La novità riguarda sia i professionisti, che le imprese sempre e solo esclusivamente per le spese inerenti l’attività professionale.