Bonus bebè lazio: C’è ancora tempo

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C’è tempo fino al 31,01,2009 per richiedere il Bonus bebè nel Lazio, si si solo nel lazio in quanto, come gia detto, è un Bonus concesso dalle singole Regioni.

Il Bonus bebè consiste in € 500 una tantum per le famiglie con un bambino nato o adottato nel 2008 con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 20,000 euro.

Per effettuare la domanda basta andare sul portale della Regione Lazio e scaricare l’apposito modulo che andrà compilato, al modulo inoltre  bisognerà aggiungere anche una copia della certificazione dell’ISEE ed il certificato di nascita del figlio per cui viene richiesto il Bonus, nonchè il documento di identità di chi presenta la domanda.

Pronto il bonus sulle bollette elettriche

E’ stata pubblicata sulla Gazzatta Ufficiale n. 258 del 04.11.2008 la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas contenentee le indicazioni operative ed applicative del “bonus” sulle bollette elettriche per le famiglie disagiate.

Il bonus sulle bollette elettriche , come ricorderete (leggi qui), era stato previsto alla fine del 2007 dal Governo Prodi.

Ricordiamo che lo sconto sulle bollette elettriche dovrebbe garantire, a chi versa in condizioni di disagio, un risparmio quantificato in circa il 20%, su base annua, dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che posseggono un contatore con potenza massima di 3 kilowatt.

Secondo le stime dell’Autorità per l’energia elettrica il bonus sulle bollette elettriche riguarderà circa 5 Milioni di famiglie erogando sconti per il 2008 di:

  1. € 60,00 all’anno per un nucleo familiare di 1-2 persone,
  2. € 78,00 euro all’anno per 3-4 persone,
  3. € 135,00 euro all’anno per un numero di persone superiore a quattro.

Detassazione degli straordinari: L’Agenzia chiarisce

Con molto ritardo ma alla fine è arrivata la circolare n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale si forniscono i primi chiarimenti circa la detassazione degli straordinari, ricordate ne avevamo parlato sia nel settore pubblico, che ne settore privato.

La circolare tende a sottolineare come il regime di applicazione sia ad ampio spettro, nello specifico l’agenzia chiarisce i dubbi circa l’aliquota da usare e spiega che agli straordinari deve essere applicata, grazie alla nuova normativa, una imposta sostitutiva IRPEF del 10% fino ad un massimale di € 3.000 lordi.

Questo tipo di tassazione agevolata non riguardo solo ed esclusivamente straodinari ma anche i cosi detto lavori festivi nonchè i  lavori notturni che cadono pero in gironate di festività o classici giorni di riposo. Allo stesso modo rientrano anche il lavoro prestato nelle giornate di sabato quando queste sono non lavorative.

Bonus sociale sulle bollette della luce

Per le famiglie che vivono in condizione economiche disagiate vi è la possibilità di richiedere il Bonus sociale sulle bollette della luce.

A ricordarlo e l’associazione Adiconsum che precisa che sussitono alcuni requisiti da rispettare per poterne usufruire tipo: ISEE del nucleo familiare non superiore a € 7.500,00 annue, importo del Bonus sociale sulle bollette della luce in funzione del numero dei componenti del nucleo famigliare.

Il Bonus sociale consiste in un agevolazione di:

  1. € 60 annue per i nuclei familiari fino a 2 persone;
  2. € 78 euro per i nuclei familiari di 3-4 persone.
  3. Direttamente in bolletta fino ad un massimo dei € 135 per i nuclei familiari oltre le 4 persone.

Stock option: Finisce il regime agevolato

Gia dal 25.06.2008, con l’entrata in vigore del DL 112/2008, è cessato il regime agevolato sulle Stock option per tutte le azioni assegnate ai dipendenti a decorrere da quella data anche se i piani di riparto erano stati approvati precedentemente. A stabilirlo è stata la circolare n. 54/E del 09.09.2008 .

Ma cerchiamo di capire come funzionava il regime agevolato e come sarà ora con l’introduzione del DL 112/2008:

Prima:

Fino al 25.06.2008 il regime agevolato funzionava nel seguente modo, in pratica il lavoratore escludeva dal proprio reddito la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il reale prezzo di acquisto.

Adesso:

Con l’abolizione del regime agevolativo, torna soggetto a tassazione ordinaria, progressiva e per scaglioni, il reddito derivante dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto d’opzione e quanto corrisposto dal dipendente al momento dell’esercizio dell’opzione. Pertanto, tale differenza concorrerà alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e sarà assoggettata a ritenuta d’acconto dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece la tassazione delle plusvalenze a seguito della vendita delle azioni da parte del dipendente, con il nuovo sistema, l’aliquota del 12,5% sul capital gain si applica tenendo conto del valore assoggettato a tassazione.