Evasione fiscale, i proprietari delle barche non ci stanno

Secondo una recente indagine commissionata da Ucina Confindustria, il 62% di coloro che posseggono una barca si sentirebbe ingiustamente trattato dal fisco come un evasore. A fronte di questa percentuale così elevata, tuttavia, solo il 30% dichiara di aver subito dei controlli del fisco, e due su tre – all’interno di questa minoranza – afferma che il controllo fiscale è stato “scrupoloso ma rispettoso”, smentendo pertanto i timori concreti di un accanimento delle Entrate nei confronti di chi è titolare di un’imbarcazione.

L’indagine effettuata dall’Ispo del professor Mannheimer segnala pertanto un evidente gap tra la percezione che i diportisti hanno del Fisco e dell’Amministrazione Pubblica, e quanto invece accade in realtà. Dall’insieme degli elementi statistici raccolti, ha dichiarato Mannheimer al termine di una presentazione tenutasi all’Ucina Confindustria, non emergerebbe pertanto alcun atteggiamento ostile del Fisco nei confronti dei proprietari di barca.

Locazione di barche a soci di associazioni, chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta a parlare del regime fiscale delle principali operazioni che riguardano le associazioni del settore della nautica da diporto. Tra le varie questioni poste dalle stesse associazioni, e che le Entrate hanno ritenuto opportuno corredare di adeguata risposta, c’è sicuramente quella che vede protagoniste le transazioni di noleggio delle imbarcazioni ai soci delle associazioni di cui sopra si è appena fatto cenno.

In altri termini, la domanda delle associazione era se potesse considerarsi commerciale, con conseguente applicazione del regime di non imponibilità, l’attività di noleggio effettuata dalla società proprietaria dall’imbarcazione adibita a uso commerciale nei confronti dei propri soci, pur a canone di mercato.

Credito di imposta, risoluzione delle Entrate sulla trasformazione delle attività

Il 22 settembre l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del credito di imposta che risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio. Attraverso la Risoluzione 94/E, l’Agenzia ha infatti fornito gli opportuni chiarimenti operativi per permettere un corretto utilizzo del credito in compensazione, attraverso un’operazione che – a detta della stessa Agenzia – è effettuabile senza alcun limite quantitativo.

In altri termini, la risoluzione afferma che il credito d’imposta può essere compensato senza alcuna soglia attraverso il modello F24, valorizzando il codice tributo 6834. Il credito dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi e, nel Modello Unico 2011, nella sezione XIX del quadro RU, con il codice credito 80.

Ravvedimento lungo e bollo auto, ecco la scadenza del 30 settembre

Il 30 settembre scade il ravvedimento lungo: come noto, si tratta della possibilità, concessa dalle Agenzie delle Entrate, di poter regolarizzare le imposte non pagate, o pagate solo parzialmente, relative all’anno 2010. Contrariamente a quanto avviene di solito, la finestra per il ravvedimento questo mese è stata duplicata, e pertanto, il ravvedimento lungo del 30 settembre, è da applicarsi ai soli cittadini che presentano la dichiarazione per le vie telematiche.

L’altro ravvedimento ha invece una scadenza più ravvicinata: è infatti mercoledì 21 il termine ultimo per poter procedere alla regolarizzazione totale o parziale dei versamenti di imposte e di contributi che avrebbero dovuto esser stati effettuati regolarmente entro la data del 22 agosto. In caso di dimenticanza, è bene tendere a mente queste date, al fine di provvedere alla regolarizzazione in tempi celeri, ed evitare in tal modo aggravi ed oneri evidentemente più pesanti.

Comunicazione annuale Iva: come e quando

Ogni anno la scadenza è fissata entro il mese di febbraio a fronte della modalità di presentazione che deve essere solo ed esclusivamente, e rigorosamente, telematica. Stiamo parlando della comunicazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) che i soggetti chiamati a tale adempimento possono effettuare in proprio oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Trattandosi di una trasmissione telematica, l’Agenzia delle Entrate, una volta trasmessa la comunicazione, invierà al soggetto o all’intermediario, per conto del suo assistito, la conferma inerente l’avvenuto ricevimento della comunicazione annuale Iva.

Modello 730 2011: a chi presentarlo

Ancora qualche settimana e poi, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, si entra nel vivo, in materia di dichiarazioni dei redditi, per quel che riguarda la presentazione del modello 730 2011. Ma il modello, a chi si presenta? Ebbene, le strade da seguire possono essere due: la prima è quella che prevede la consegna del modello 730 2011 al cosiddetto “sostituto di imposta“, ovverosia all‘ente pensionistico oppure al proprio datore di lavoro se presta l’assistenza fiscale. Altrimenti la strada da seguire è quella relativa alla presentazione del modello 730 2011 al cosiddetto “Caf“, ovverosia il Centro di Assistenza Fiscale, oppure ad  un professionista abilitato.

Modello 730/2011 – Scadenze (parte 1)

Introdotto per la prima volta in Italia – quale obbligo vincolante – nel 1993, torna in auge il momento della compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 730/2011, rivolto a lavoratori dipendenti e pensionati. Nello specifico, i modelli sono stati approvati a inizio anno, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:
– Mod. 730/2011: dichiarazione semplificata delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti devono presentare nel 2011 per i redditi maturati nel 2010
– Mod. 730-1: scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
– Mod. 730-2: sia per il sostituto d’imposta che per CAF e professionista abilitato, relativo alla ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione del contribuente
– Mod. 730-3: prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata
– Mod. 730-4 e 730-4 integrativo: comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta.

Le scadenze: