Valida la notifica ricevuta da un familiare non convivente

accertamento ivaLa diversa residenza del familiare che riceve un atto impositivo per conto di un contribuente non convivente, non pregiudica la validità della missiva.

In estrema sintesi è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7714 del 27 marzo scorso, secondo cui il vincolo di parentela tra contribuente e destinatario dell’avviso debitorio sia sufficiente a garantire la conoscenza della pendenza in capo all’interessato, anche se non vi sia coincidenza di domicilio tra i due soggetti.

Entrando nella vicenda, La Suprema Corte ha ammesso le lagnanze dell’Agenzia delle Entrate contro una pronuncia di una Commissione tributaria provinciale, che aveva ritenuto viziata ed invalida la notifica di un avviso di pagamento di una cartella esattoriale consegnata presso la residenza di un familiare non convivente con il reale debitore, basandosi sul presupposto dell’onere della stabile convivenza per convalidare la percezione dell’atto da parte del contribuente.

Tassabile il terreno agricolo se “edificabile di fatto”

La plusvalenza generata dalla vendita di un terreno agricolo, ritenuto “edificabile di fatto”, rientra nel caso generale di imponibilità delle cessioni a carattere edificatorio, di cui all’art. 67 del T.U.I.R..

È questo in estrema sintesi ciò che emerge dalla sentenza n. 5166 dell’1 marzo 2013, con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso ad una cartella esattoriale Irpef, per la mancata tassazione del ricavo dall’alienazione di un fondo ricevuto per successione.

Accertamenti sulle compravendite di immobili

Con la Circolare numero 18/E del 14 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento – sembrerebbe a favore del contribuente – in materia di liti tributarie relative ad accertamenti IVA.

In particolare, detto provvedimento, con specifico riguardo alle compravendite immobiliari, fa riferimento ai contenziosi sorti tra il cittadino ed il Fisco, quando, a seguito degli accertamenti di rito, emerge che il prezzo dichiarato nell’atto notarile di vendita e la conseguente IVA applicata, sono difformi (perchè inferiori) da quanto effettivamente dovuto.

La Circolare 18/E ha espresso il seguente orientamento: è opportuno che l’Agenzia delle Entrate abbandoni i contenziosi con i cittadini in materia di accertamenti IVA, quando l’unico elemento negativo è dato dal fatto che il corrispettivo è più basso di quanto avrebbe dovuto essere dichiarato.