Mutui prima casa, ecco come recuperare la parte eccedente il 4% degli interessi

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/E ha chiarito la procedura da adottare in caso di riconoscimento, da parte degli istituti finanziari, dello sconto sui mutui alla clientela per le parte eccedente il 4% di interessi a tasso variabile.

Tale sconto infatti potrà essere recuperato dall’istituto finanziario con F24 utilizzando il neo istituito codice tributo  6811 per le compensazioni, denominato: “credito d’imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato – art. 2, comma 3, Dl 185/2008“.

Ricordiamo che a tale sconto viene riconosciuto a tutti icoloro che hanno sottoscritto entro il 31.10.2008 un mutuo a tasso variabile per l’acquisto di un immobile adibito a prima casa e sono presenti nell’anagrafe tributaria.

Vendere e Ri-comprare un box non da diritto al credito di imposta

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 30/E del 01 febbraio 2008 ha sciolto un dubbio circa la vendita di un garage di pertinenza prima casa entro i 5 anni dalla data di acquisto e relativo ri-acquisto di un altro garage sempre di pertinenza prima casa.
Nel caso in questione, la vendita dell’immobile agevolato, garage, non è seguita dall’acquisto di un’abitazione principale ma di un’altra pertinenza, un altro garage, comportando la perdita del regime di favore.

Il riacquisto del box, quindi, non può beneficiare del credito d’imposta perché requisito essenziale per poterne usufruire è che entrambi gli atti di acquisto degli immobili possano godere dei benefici “prima casa” (articolo 7, comma 1, legge 448/1998).