Non sono rimasti che due giorni per far fronte a una delle scadenze fiscali più importanti a livello immobiliare: in effetti, tutti quei soggetti che sono titolari di un contratto di locazione e affitto hanno l’obbligo di pagare l’imposta di registro che si riferisce ai contratti nuovi o che sono stati rinnovati in maniera tacita a partire dallo scorso 1° marzo. Il termine ultimo, come è facilmente intuibile, è rappresentato dal prossimo 2 aprile. Come si effettua nello specifico questo versamento tributario? I contribuenti coinvolti devono utilizzare il modello F23 presso gli istituti di credito, le agenzie postali o i concessionari che sono abilitati in questo senso. Nell’ipotesi in cui, invece, si è verificata una registrazione del contratto stesso attraverso la modalità telematica, allora il pagamento in questione può essere considerato contestuale al momento in cui è stato registrato.
2 aprile 2012
Il 2 aprile è l’ultimo giorno per l’invio relativo al bonus energetico
Il 2 aprile 2012 sarà l’ultimo giorno utile per molti contribuenti, più precisamente per coloro che hanno intenzione di sfruttare la detrazione fiscale del 55% relativa alla riqualificazione energetica degli edifici: i lavori in questione devono essere stati avviati nel corso del 2011 e comunque non ultimati nello stesso, in modo da poter inoltrare in maniera corretta la comunicazione con tutte le relative spese. Questi cinque giorni rimasti a disposizione vanno dunque utilizzati nel modo più appropriato. È dal 2010 che viene resa possibile questa comunicazione telematica così importante. Nel dettaglio, gli interventi del bonus energetico possono proseguire anche oltre il periodo d’imposta di riferimento. Tutto si basa essenzialmente sulle disposizioni contenute nel Decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto “decreto anticrisi” per la precisione), il cui articolo 29 prevede proprio l’adempimento in questione.
Modello Eas, c’è tempo fino al 2 aprile per le correzioni
Non rimane poi molto tempo per far fronte alla scadenza del modello Eas (Enti Associativi): il termine temporale in questione è stato infatti fissato per il prossimo 2 aprile, quindi rimangono a disposizione una decina di giorni per segnalare all’Agenzia delle Entrate se sono intervenute o meno delle novità in merito a quanto comunicato nella dichiarazione precedente. Nell’ipotesi di cambiamenti da apportare in tal senso, allora è necessario compilare nuovamente il documento e trasmetterlo nei tempi. C’è comunque da dire che la scadenza originaria di quest’anno era stata prevista per il 31 marzo, ma quest’ultimo cade di sabato e dunque è subentrato uno slittamento di due giorni. La stessa amministrazione finanziaria ha anche messo a disposizione degli opportuni canali telematici per segnalare qualsiasi tipo di variazione, il tutto in maniera gratuita.
Modello 730-4, la scadenza per i sostituti d’imposta
Il 2012 sta riservando una novità importante dal punto di vista fiscale per tutti quei datori di lavoro, sia pubblici che privati, che hanno l’obbligo di comunicare la sede elettronica per ricevere i modelli 730-4: la ricezione a cui si sta facendo riferimento è ovviamente quella che avviene tramite internet e che è consentita dalla nostra amministrazione finanziaria. In pratica, tale documento tributario contiene tutte le risultanze contabili che derivano dalle dichiarazioni, oltre ai dati relativi al 730-3 per il conguaglio da parte dei già citati sostituti d’imposta. Il termine previsto in tal caso è il prossimo 2 aprile, visto che quello inizialmente fissato, il 31 marzo per la precisione, cade di sabato. Fra poco più di due settimane, dunque, giungerà a scadenza il termine per la trasmissione in modalità esclusivamente elettronica del modello.