Detrazione retta iscrizione corsi per Dottorandi

Anche i “dottorandi” in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi,  unico 2010, potranno usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di ricerca.

Ancora in tema di spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni IRPEF, si ricorda, infatti, che l’articolo 15 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, alla lettera e) ricomprende nel beneficio detto le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli Istituti statali.

Per prassi consolidata, la disposizione detta si applica anche alle spese sostenute per: la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali;

  1. la frequenza di corsi di perfezionamento;
  2. la partecipazione a master assimilabili a corsi universitari;
  3. la frequenza di corsi tenuti presso università straniere.

Ebbene, nell’ambito di applicazione della agevolazione detta, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito debbano essere ricomprese anche le spese sostenute per l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Detrazione spese sanitarie: Qualche piccolo chiarimento

Si allarga il campo delle spese sanitarie a fronte delle quali spetta al contribuente una detrazione IRPEF.

Come è noto, l’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR indica le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% della parte eccedente la somma di € 129,11 delle spese sanitarie sostenute.

Sono considerate “spese sanitarie” al fine della applicazione della detrazione detta, fra le altre,:

  • le spese mediche e di assistenza specifica,
  • le spese chirurgiche,
  • le spese per prestazioni specialistiche,
  • le spese per protesi dentarie,
  • le spese per protesi sanitarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9/E del 16.02.2010, in risposta all’interpello di una contribuente la quale, a seguito di una grave forma tumorale e del conseguente ciclo chemioterapico, aveva subito la perdita dei capelli, ha stabilito che è è considerata ricompresa nella categoria di “protesi sanitaria“, l’acquisto della parrucca, in quanto consistente – nel caso di specie – protesi sanitaria, come tale detraibile ai sensi del citato articolo 15 lettera c) del TUIR.

Chiarimenti sulla detrazione delle spese per la palestra dei figli

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 50/E del 25.02.2009 ha chiarito alcuni dubbi circa la detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute per la palestra dei figli.

Iniziamo con il dire che tale detrazione spetta per le spese sostenute per la palestra dei figli in età compresa tra i 5 e i 18 anni per un importo massimo di € 210,00 per ciascun figlio e non per genitore.

Questo in pratica quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate che ha chiarito questo dubbio posto da un genitore che sosteneva di poter detrarre € 400 per il proprio figlio in quanto veniva diviso tra lui e la moglie.

Per essere chiari riportiamo i punti di principio di tale detrazione:

  • è prevista la detrazione IRPEF del 19% per le spese di iscrizione annuale o abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche.
  • l’agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa pari a 210 euro per ciascun fglio.

Mutui prima casa: detrazione 19%

In questo periodo si parla molto dei mutui a causa dei continui aumenti dei tassi di interesse e grazie alla possibilità di rinegoziare o traferire i mutui già esistenti, portabilità.

Ma in quanti sono a conoscenza che vi è la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi parte degli interessi passivi pagati sui mutui prima casa?

Cerchiamo di chiarire in modo pratico e semplice la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi passivi sui mutui prima casa.

Iniziamo con il dire che la legge da la possibilità di detrarre il 19% dei seguenti oneri fiscali relativi ai mutui:

  • Interessi passivi
  • Oneri accessori ( spese notarili, spese istruttoria e perizia)

L’importo massimo di oneri fiscali su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a € 4.000.

Quindi se nell’anno si pagano interessi per un importo di € 6.000 si colcolerà il 19% sempre su €4.000.

Imortante per poter usufruire della detrazione del 19% e che l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale, c’è tempo fino ad 1 anno per trasferire la residenza dall’acquisto.